7 giugno 2016
Diritti di utilizzazione economica di un’opera su commissione in ambito cinematografico
L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera, presupponendo l’art. 45 L.A. che i rapporti tra il produttore e gli autori dei contributi siano regolati da contratti d’opera che giustificano l’attribuzione al produttore a titolo derivativo del diritto di sfruttamento economico dell’opera cinematografica.
La regola stabilita dalla citata norma per le opere cinematografiche esprime un principio generale, applicabile quando gli autori creano un’opera dell’ingegno su incarico e risulti la volontà d’attribuire al committente, oltre alla proprietà del supporto materiale, una o più facoltà rientranti nel diritto patrimoniale d’autore.
Nei casi in cui sia provata l’esistenza di un contratto d’opera, la misura e le dimensioni dell’acquisto dipendono dall’oggetto e dalla finalità del contratto. Il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto. L’autore dell’opera, infatti, resta titolare delle facoltà ricomprese nel diritto patrimoniale diverse da quelle cedute al committente. Pertanto, deve verificarsi in concreto, e di volta in volta, quali diritti di utilizzazione siano stati trasferiti e se le parti abbiano inteso pattuire delle limitazioni all’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere commissionate.
In mancanza d’indicazioni espresse sui limiti dei diritti ceduti dal committente di opera protetta del diritto d’autore, si applicano i criteri ermeneutici d’interpretazione del contratto.
Fonte: Giurisprudenza delle imprese