27 luglio 2016
Streaming illegale di partite di calcio: responsabilità dei ISPs e limite dei siti “alias”
Massima 1: Ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 70/2003, l’autorità giudiziaria può ordinare al prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, di impedire ai destinatari dei propri servizi l’accesso al sito in cui sono diffuse illecitamente informazioni ma tale ordine non può estendersi a tutti gli alias di tale sito, indipendentemente dal suffisso della registrazione, perchè ciò comporterebbe in via surrettizia, un obbligo di vigilanza sul contenuto delle informazioni rese accessibili dagli ISP estraneo alla disciplina vigente, fondata invece sul principio opposto di irresponsabilità del fornitore di servizi di mere conduit.
Vi è carenza di interesse ad agire, in difetto della evidenza di una lesione dei diritti di una parte compiuta mediante siti internet diversi e ulteriori rispetto a quelli specificamente indicati in ricorso che non siano ancora registrati, quindi inesistenti e dei quali si ignora il possibile contenuto.
Il fornitore dei servizi di accesso ad internet è un intermediario i cui servizi sono necessariamente utilizzati per la violazione del diritto d’autore, poiché rende di fatto possibile ai propri abbonati qualsiasi trasmissione Internet, ma le misure adottate dal fornitore di accesso ad Internet per porre fine alla violazione devono essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l’ingerenza di detto fornitore di accesso nella libertà di informazione di tali utenti sarebbe ingiustificata alla luce dell’obiettivo perseguito.
Massima 2: Il fornitore dei servizi di accesso ad internet è un intermediario i cui servizi sono necessariamente utilizzati per la violazione del diritto d’autore, poiché rende di fatto possibile ai propri abbonati qualsiasi trasmissione internet. La direttiva CE n. 2001/29 ha stabilito che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare abbiano l’obiettivo non solo di far cessare le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritti connessi ma altresì di prevenirle.
Allo stesso tempo la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha però chiarito che le misure adottate dal fornitore di accesso ad Internet devono essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l’ingerenza di detto fornitore di accesso nella libertà di informazione di tali utenti sarebbe ingiustificata alla luce dell’obiettivo perseguito.
La trasmissione abusiva delle partite di calcio in live streaming su internet effettuata in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma televisiva digitale è una fonte di grave ed irreparabile pregiudizio per il titolare dei diritti. Da un punto di vista generale costituisce infatti una macroscopica lesione della sua immagine commerciale e, in termini più puntuali, introduce un elemento di forte dissuasione alla stipula o al rinnovo degli abbonamenti, con evidenti ricadute anche sulla capacità di attrarre investimenti pubblicitari.
L’estensione di inibitoria ai c.d. alias, ovvero a qualsiasi sito con la stessa radice, allorchè riferita a siti non ancora registrati, quindi allo stato inesistente e dei quali si ignora giocoforza il possibile contenuto, è inammissibile, mancando l’attualità della lesione. L’eventuale provvedimento sarebbe peraltro privo di autosufficienza, poiché demanderebbe ad un soggetto privato la verifica in ordine ai contenuti delle nuove pagine web ai fini dell’eventuale ricomprensione delle stesse nel perimetro dell’accertamento di illiceità compiuto dall’autorità giudiziaria.
Fonte: Giurisprudenza delle imprese