25 luglio 2016
Risoluzione di contratto di licenza di un marchio
Non è congruo richiedere, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione di un contratto di licenza per inadempimento del licenziante, l’importo che era ancora dovuto ai sensi del contratto, calcolato sulla base della sua scadenza naturale, comprendendovi tutti i contributi pubblicitari, che hanno la finalità di rimborsare il licenziante delle spese effettuate, a titolo pubblicitario, per la salvaguardia e la promozione del marchio.
Nel valutare l’ammontare del risarcimento va infatti valutato l’onere incombente sul licenziante di ridurre le conseguenze del danno usando l’ordinaria diligenza.
Pertanto, la somma deve essere equitativamente quantificata presumendo che, secondo l’ id quod plerumque accidit, l’uso dell’ordinaria diligenza nella ricerca di un nuovo licenziatario non avrebbe potuto evitare i danni, corrispondenti alle somme che sarebbero state percepite, se il contratto non fosse stato risolto, in un periodo di tempo da valutare prudenzialmente idoneo per il reperimento di un nuovo licenziatario.
Fonte: Giurisprudenza delle imprese