18 luglio 2016
Contraffazione di modello registrato e concorrenza sleale per imitazione servile: un caso di “look alike”
La registrazione di un modello anteriore in capo al soggetto titolare anche della privativa successiva non fa venir meno la necessaria valutazione del requisito della novità del secondo modello, tranne nell’ipotesi in cui ci si trovi ancora nel c.d. periodo di grazia, coincidente con un arco temporale di 12 mesi tra la data di registrazione del secondo e la data di divulgazione del primo.
L’impiego di segni distintivi differenti non esclude in sè il rischio confusorio, poiché il consumatore può ritenere di trovarsi in presenza di una “seconda linea” del prodotto della concorrente leale, autorizzata dunque da quest’ultima.
La differenza di prezzo non esclude in sé l’illecito di imitazione servile nell’ipotesi in cui tale divergenza spinga il consumatore all’acquisto del secondo in quanto somigliante al primo. L’illecito si concreta proprio nel mettere in vendita un prodotto simile ad un prezzo più basso, a parità di qualità di materiali usati, in quanto in grado di attirare soggetti interessati a quel particolare disegno e accostamento