1 luglio 2016
Contraffazione di brevetto: invenzione del dipendente, giudizio di interferenza, nullità e decadenza
L’ art. 64.3 c.p.i. riconosce un diritto di opzione in capo al datore di lavoro qualora l’invenzione sia stata realizzata al di fuori delle prestazioni effettuate in dipendenza del rapporto di lavoro, ma rientri nel campo di attività del datore di lavoro. Ciò nell’evidente ratio di tutelare e soddisfare l’interesse del datore di lavoro a poter disporre dell’invenzione nella propria attività d’impresa.
Anche qualora si volesse ritenere che si tratti di invenzioni industriali rientranti nel campo di attività del datore di lavoro, inteso quest’ultimo in senso lato, deve osservarsi come nella fattispecie di cui all’art. 64.3 c.p.i. tutti i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al dipendente inventore: qualsiasi acquisto da parte del datore di lavoro deve pertanto ritenersi derivativo e connesso ad un vero e proprio atto traslativo.
La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal giudice ordinario se non sia stata acquisita agli atti la certificazione dell’UIBM in merito all’esperimento della procedura di accertamento da parte dell’Ufficio.
La circostanza che il brevetto sia decaduto per mancato pagamento delle tasse non è comunque di ostacolo alla dichiarazione di nullità, giacché nel sistema della legge, la decadenza assolve finalità diverse rispetto a quelle connesse alla nullità, così come diversi sono gli effetti.
In un’ottica di tutela del lavoro, degli sforzi e degli investimenti altrui, l’art. 2598 n. 3 c.c. sanziona come sleali tutte quelle condotte di imitazione pedissequa ed integrale (anche se non confusoria) dei beni altrui dotati di originalità tecnico funzionale, anche se non tali da consentire l’accesso alla tutela brevettuale.
Laddove una diffida sia rivolta, anziché al solo diretto interessato, anche ad uno o più dei suoi clienti, tale diffida potrà dirsi legittima solo nel caso in cui rispetti i principi che regolano la legittima difesa, ossia nel caso in cui la diffida sia dovuta alla necessità di reagire ad un’altrui scorrettezza concorrenziale.
Tuttavia, il riferimento alla legittima difesa implica in primo luogo la necessità della effettiva esistenza del diritto, cosicché nel caso in cui la domanda giudiziale diretta all’affermazione del diritto o all’accertamento dell’illecito venga respinta, non potrà dirsi sussistente la screditante in questione.