29 febbraio 2016
Ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. in materie afferenti la proprietà intellettuale
L’ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva è circoscritto alle controversie vertenti sui diritti di credito, abbiano essi matrice contrattuale o extracontrattuale, e non si applica invece alle altre situazioni giuridiche che non sono fonte diretta di un diritto di credito.
Esulano dunque dall’ambito della disciplina i diritti assoluti e le azioni volte all’accertamento, oltre che del dedotto abuso di dipendenza economica, della sussistenza o meno di un diritto proteggibile a norma della legge sul diritto d’autore, con conseguente richiesta di ordine inibitorio, accertamento del diritto alla restituzione degli archivi e condanna al pagamento del valore di detti archivi e più generale condanna al risarcimento dei danni.
Deve escludersi l’applicabilità dell’art. 696 bis c.p.c. in tutti i casi in cui sia controversa nel procedimento non solo la misura degli eventuali crediti e/o di un’asserita obbligazione risarcitoria, ma anche l’effettiva esistenza di detti crediti e di detta obbligazione, nonché i presupposti in fatto e in diritto sui quali si fonderebbero i pretesi crediti, di carattere contrattuale o extracontrattuale.