29 febbraio 2016
Tutela dei modelli comunitari e risarcimento del danno in materia industrialistica
In ambito di modelli e design, è ormai pacifico che il requisito principale di protezione, cioè il carattere individuale, introdotto dalle riforme normative imposte dall’adeguamento alla direttiva CE 98/71, risulta assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto richiesta dalla normativa previgente (“speciale ornamento”), sicché l’ambito delle forme tutelabili ne risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale.
Nel campo della proprietà industriale, il risarcimento del danno può andare oltre il semplice lucro cessante, ma non introduce una forma di danno punitivo, ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria, bensì riparatoria, che si propone di annullare le conseguenze negative che l’illecito ha avuto sul corretto equilibrio di mercato.
Il risarcimento del danno in materia industrialistica opera anche quale aspetto del ripristino di corrette condizioni della concorrenza, della quale fanno parte le legittime esclusive (anche nella prospettiva di tutela dei consumatori da condotte decettive) definendo i comportamenti da tenere nella legittima competizione: così il danno risarcibile ex art. 125 c.p.i. si avvicina al “danno concorrenziale”, che considera le alterazioni del mercato conseguenti all’illecito e vieta ogni forma di parassitismo.