2 maggio 2014
La responsabilità e gli obblighi del gestore del servizio di videosharing
Sussiste responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale quando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso i files segnalati dal legittimo titolare del diritto d’autore violato, ovverosia allorquando non venga adempiuto un obbligo specifico di vigilanza a posteriori, sorto a seguito di apposita segnalazione o diffida specifica (contenente cioè gli indirizzi specifici compendiati in singoli URL), dovendosi escludere che una generica diffida (contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi) sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore, e quindi ad attivare la sua responsabilità.
Posto che il soggetto che eroga il servizio di videosharing si pone in una posizione di neutralità rispetto ai contenuti caricati, è escluso che sussista in capo allo stesso un obbligo generale di vigilanza preventiva. Diversamente, imponendo un sistema di controllo e filtraggio preventivo nei servizi di hosting provider ne verrebbe pregiudicata la diffusività e la capillarità della relativa comunicazione, la quale si basa sull’adozione di sistemi automatici di caricamento che non potrebbero operare nel caso in cui si dovesse dare attuazione a un sistema preventivo di controllo.
Un sistema di controllo successivo e ad attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti d’autore ritenuti violati detta modalità di tutela a) implica un peculiare obbligo di facere – cioè l’obbligo di sorveglianza e vigilanza in proprio – da parte del titolare del diritto d’autore violato, b) consente di mantenere e attuare il favor alla diffusione dei servizi della società dell’informazione.