6 giugno 2016
Cognome e diritto all’uso di marchi e ditta
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità di un marchio, quando il titolare dello stesso dia atto e documenti di non avere presentato presso l’UIBM la domanda di rinnovo della registrazione con la conseguenza che la privativa abbia cessato di produrre ogni effetto a far data dalla scadenza del termine decennale di validità, poiché non residua alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla rimozione ex tunc della validità della privativa.
La disciplina relativa all’uso del patronimico nel marchio è diversa da quella espressamente disciplinata dall’art. 2564 c.c. per la ditta, poiché i due istituti sono disciplinati su principi e presupposti diversi.
Quando vi sia la prova di una residua diffusione del segno contraffattorio, soprattutto a livello locale e presso una platea potenzialmente ampia di consumatori finali il pregiudizio sofferto dal titolare del marchio contrafatto è legato soprattutto alla diluizione del proprio marchio registrato, dovuto ad una parziale attenuazione della sua univoca capacità distintiva presso il pubblico.
Fonte: Giurisprudenza delle imprese