7 giugno 2016
La concorrenza sleale del terzo estraneo al patto di non concorrenza. La comunanza di clientela come presupposto della concorrenza sleale
Affinché sia configurabile la concorrenza sleale per violazione del patto di non concorrenza in concorso con il contraente di tale patto, è necessario che il terzo estraneo al patto di non concorrenza, che si avvantaggia della violazione del patto posta in essere dal contraente, sia concorrente dell’altro contraente.
Non è configurabile una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., quando non sussiste tra le parti un rapporto di concorrenza: in particolare, la concorrenza sleale presuppone la c.d. comunanza di clientela, da intendersi come l’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono all’acquisto di tutti quei prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare.