20 marzo 2017
Indebita utilizzazione di informazioni commerciali riservate nell’ambito di un contratto di mandato assicurativo
Nel settore assicurativo, la cessazione del mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare in maniera sistematica – al di là dunque di singoli rapporti di conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla instaurazione del rapporto di mandato – la lista dei clienti intestatari di polizze con la compagnia assicuratrice di cui esso era subagente.
Né la circostanza che nei rapporti di mandato fosse usuale trasmettere tra agenti e subagenti tali elenchi ai fini della verifica e calcolo delle provvigioni e per tutti gli usi necessari all’espletamento di tale mandato, può costituire circostanza tale da legittimare l’ex subagente all’utilizzazione dei medesimi dati ed informazioni dopo la cessazione del mandato stesso.
Tali informazioni, invero, sono di per se stesse di pertinenza della compagnia assicuratrice e non già del subagente che opera in forza di mandato in suo favore; onde alla cessazione del suo rapporto lo stesso subagente è soggetto a specifici oneri di riconsegna di tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti instaurati in favore della mandante; sicchè la conoscenza dei dati e delle informazioni commerciali singolarmente pertinenti a ciascun assicurato (natura polizze, scadenze, premi ecc.) non può essere ricondotta a quelle competenze professionali dell’ex-subagente che possono essere liberamente utilizzate dal medesimo anche in altri e diversi rapporti: sia nel loro complesso (lista clienti) che nel loro specifico (dati contrattuali), si tratta di informazioni che costituiscono il risultato di un’attività pluriennale svolta nell’interesse della mandataria, regolarmente remunerata nel corso del rapporto di subagenzia; il che esclude la possibilità che dette informazioni possano ritenersi generalmente note al di fuori del rapporto contrattuale esaurito e per finalità ad esso estranee, o di informazioni facilmente accessibili agli operatori concorrenti del settore.
Si ritiene che le informazioni commerciali sono sottoposte a ragionevoli ed adeguate misure di segretezza nella misura in cui è predisposto un sistema informatico centralizzato non raggiungibile tramite la rete internet ed accessibile solo ai soggetti autorizzati.