20 marzo 2017
La richiesta di limitazione del brevetto ai sensi dell’art. 79 c.p.i. equivale all’ammissione della sua nullità parziale
Nel caso in cui il titolare del brevetto, ai sensi dell’art. 79, terzo comma c.p.i., sottoponga al giudice una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, la sentenza che definisce il giudizio di validità stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.
Quindi, se il titolare del brevetto chiede espressamente che il brevetto sia limitato, egli ammette in sostanza la nullità parziale dello stesso.