31 gennaio 2017
Cessazione del contratto di affiliazione commerciale, utilizzo del marchio e patto di non concorrenza
Lo scioglimento del vincolo contrattuale di affiliazione fa venire meno la fonte che autorizzava l’affiliato ad utilizzare i segni distintivi per l’esercizio dell’attività contrattuale, consentendogli di azionare sia i diritti nascenti dal contratto che quelli assoluti di privativa.
Il contratto segna i confini al di fuori dei quali il licenziatario non può lecitamente disporre del marchio e deve essere considerato alla stregua di qualsiasi terzo contraffattore; per il principio dell’unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 CPI, il divieto di utilizzazione si estende anche all’insegna.
Non può evincersi la carenza del periculum in mora di per sé dalla dichiarazione della resistente – o anche dalla sua condotta attuativa – di cessazione, quando essa sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso cautelare e non emergano inequivoci elementi che depongano per la irreversibilità della condotta.
Il patto di non concorrenza contenuto negli accordi verticali e riguardante la previsione dell’obbligo di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto, rientra, espressamente, tra le ipotesi di deroga all’esenzione dall’applicazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza agli accordi verticali e pratiche concordate, salvo che preveda cumulativamente le condizioni sotto enunciate e che, come si è già anticipato, non corrispondono integralmente con i limiti contrattuali del patto di non concorrenza previsti dal diritto nazionale. Il patto di non concorrenza in esame, infatti, è valido solo se:
(i) si riferisca a beni e servizi in concorrenza con i beni e servizi contrattuali;
(ii) sia limitato ai locali e terreni da cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale;
(iii) sia indispensabile per la protezione del know how trasferito dal fornitore all’acquirente; e
(iv) la durata dell’obbligo di non concorrenza sia limitata al periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell’accordo.