27 marzo 2017
Carenza di legittimazione ad agire del presunto licenziatario esclusivo e del periculum in mora in un procedimento cautelare
Deve escludersi la sussistenza della legittimazione ad agire quando la società ricorrente non abbia fornito la prova, nonostante la contestazione, della titolarità del diritto azionato e neppure della sussistenza del potere di promuovere l’azione cautelare inibitoria.
Una volta che tale potere sia contestato dalla parte costituita, infatti, incombe su chi agisce in giudizio provare la titolarità del diritto e, quanto al soggetto non titolare dei diritti di privativa, il diritto di promuovere l’azione per fare valere lo ius excludendi.
Tale onere non è correttamente adempiuto quando la società ricorrente per contraffazione di brevetto e di modello di utilità, pur non essendo titolare dei diritti di privativa azionati in via cautelare, facendo valere lo ius excludendi, e pur avendo allegato la qualità di licenziatario, non solo non abbia indicato se è licenziataria esclusiva o meno, ma neppure abbia indicato, e tantomeno provato, la fonte negoziale attributiva del potere di promuovere l’azione in sostituzione del titolare, con particolare riguardo all’azione di contraffazione e allo ius excludendi, attraverso l’inibitoria.
Sebbene l’attualità della commercializzazione di un prodotto contraffatto possa giustificare il periculum in mora anche in presenza di una situazione iniziata tempo prima dell’instaurazione del giudizio cautelare, il periculum in mora va valutato tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali anche quella relativa al lasso di tempo intercorso tra la consapevolezza della contraffazione e la reazione giudiziari, nonché la condotta complessivamente tenuta, sia in giudizio che stragiudizialmente, dal soggetto che ha agito in via cautelare (nel caso di specie rilevava ad escludere la sussitenza del periculum, il fatto che la ricorrente, prima dell’azione cautelare, e nonostante il rilevante tempo decorso, risalente ad anni addietro, non abbia neppure inviato una diffida alle resistenti e abbia agito, dichiarando di essere venuta a conoscenza della dedotta contraffazione poco prima dell’instaurazione del giudizio).