9 marzo 2017
Contraffazione di disegno, concorrenza sleale e danno di immagine
Costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il discredito che deriva ad un’impresa dalla circostanza che, attraverso la vendita di borse di pelle che imitano i propri disegni e modelli, risulta tradito, agli occhi dei consumatori, il messaggio ambientalista di cui il brand si è fatto portatore.
Il requisito della novità richiesto per la valida registrazione di un disegno o modello presuppone che nessun disegno o modello identico sia stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. Quanto all’identità, va sottolineato che i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti. Differenze di forma, dimensione, lavorazione o struttura non potrebbero in alcun caso essere considerate dettagli irrilevanti.
Il requisito del carattere individuale è soddisfatto se il modello è in grado di suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Esso presuppone la presenza di una caratteristica peculiare, idonea ad attirare l’attenzione del consumatore su un determinato prodotto al punto da indurlo all’acquisto, preferendolo ad altri modelli presenti sul mercato. Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d’ uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno / modello siffatto carattere individuale – così definendo i confini della privativa – mentre è onere di chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato, per consentire un’adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi confini.
La consapevolezza di commercializzare un prodotto identico a quello dell’attrice, nonché la volontà di voler approfittare dell’accreditamento sul mercato e delle potenzialità attrattive frutto delle scelte stilistiche e delle campagne promozionali di un concorrente, integrano gli estremi della concorrenza sleale, sia per la sua scorrettezza, rilevante ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., sia sotto il profilo dell’appropriazione di pregi altrui, rilevante ai sensi dell’art. 2598 n.2 c.c.