16 febbraio 2017
Cautelare in materia di licenza di marchio: onere della prova e preteso inadempimento
Con riguardo alla violazione dell’art. 23 CPI, è onere di chi le invoca allegare e provare, data la tassatività delle ipotesi riconducibili al disposto dell’art. 23 CPI, le specifiche clausole del contratto di licenza violate e la loro ricomprensione tra quelle individuate dalla menzionata norma (cfr Corte di Giustizia, 23/4/2009, caso COPAD, secondo cui: “l’art. 8, n. 2, della direttiva prevede espressamente la possibilità, per il titolare del marchio, di invocare i diritti che esso gli conferisce, nei confronti di un licenziatario quando quest’ultimo viola talune clausole del contratto di licenza”; clausole che “sono enunciate nel summenzionato art. 8, n. 2 in modo esaustivo”).