8 maggio 2017
Misura cautelare in materia di responsabilità dell’Internet Service Provider
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider (ISP), previste nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico, lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le quali hanno lo scopo di porre fine a violazioni in atto e di impedire che proseguano e si reiterino nel tempo a venire.
Le misure inibitorie e ingiunzionali possono essere emesse anche nei confronti del prestatore intermediario, devono essere effettive per impedire non solo la prosecuzione delle violazioni in corso, ma anche le violazioni future, mediante la reiterazione di quelle verificatesi, eludendo la portata imperativa delle inibitorie anteriormente emesse, attraverso meri espedienti tecnologici. L’effettività della misura inibitoria comporta l’ammissibilità di tale misura, quand’anche vieti in modo totalmente generale l’accesso a un sito internet, ove siano resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, purché proporzionata in modo da bilanciare i diritti di privativa con la libertà di informazione.
Inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; venuta in essere la condotta inibita e denunciata tale condotta agli ISP, le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell’inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l’altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico: diversamente, l’effettività di provvedimenti che indichino a priori le modalità tecniche di attuazione dell’ordine inibitorio sarebbe agevolmente eludibile attraverso escamotage telematici di vario genere.