18 maggio 2017
Abusiva riproduzione di fotografie non artistiche in un sito internet concorrente
In tema di fotografie non artistiche, la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA (nome del committente ed anno di produzione) comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all’autore della violazione.
Inoltre, la circostanza che il titolare non ha munito le immagini di alcun meccanismo elettronico di protezione non esclude il carattere abusivo della riproduzione.
Non presta servizi on line riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 14, 15 e 16 D.Lgs. 70/2003, attività con carattere puramente tecnico, automatico e passivo, il soggetto che si occupa della commercializzazione in proprio, gestendo direttamente le vendite tramite il proprio sito di e-commerce.
Al fine della liquidazione, necessariamente equitativa, del danno derivante dall’illecita riproduzione di fotografie non artistiche, vengono tenuti in considerazione i seguenti elementi oggettivi: numero delle fotografie, tempo di permanenza dell’illecito, luogo di pubblicazione e importo percepito per transazioni aventi per oggetto fotografie dello stesso contenuto e, come soglia minima, i compensi convenzionalmente previsti nei tariffari; inoltre, con riguardo al profilo soggettivo, è considerata l’intensità dello stato soggettivo, evinta dalla reiterazione d’identici fatti illeciti.