16 maggio 2017
Non può essere registrata come marchio la forma che dà valore sostanziale al prodotto
Impedisce la valida registrazione come marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che dia valore sostanziale al prodotto.
Il grado di apprezzamento dell’estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che la forma appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull’apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell’acquisto del prodotto.
L’impedimento del “valore sostanziale” può non essere di ostacolo alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa, piuttosto che non l’elemento attrattivo determinato dalla sua estetica.
La forma che dà un valore sostanziale al prodotto deve considerarsi quella che incide in modo determinante, o appunto “sostanziale”, sull’apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta.
Il valore artistico necessario per attribuire la tutela autorale ad un’opera di industrial design può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.
Si ha imitazione servile di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. in caso di riproduzione per così dire “fotografica” di un prodotto, pur non essendo lo stesso protetto da privative industriali. Se dunque non costituisce illecito in astratto la ripresa di forme generali del prodotto in questione, lo è invece la riproduzione pedissequa di esso, che ne riproponga indebitamente anche i particolari suscettibili di determinare profili di distintività per il pubblico, ovvero suscettibili di imprimersi nella mente del consumatore.