16 maggio 2017
Contraffazione di design comunitario registrato e criteri di risarcimento del danno
Nella tutela del design, il requisito del carattere individuale è rinvenibile nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti, ma incidente sull’impressione generale suscitata dal modello, con la conseguenza che l’ambito delle forme tutelabili risulta ampliato, rispetto alla normativa previgente, a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale.
Queste forme – attributive proprio di quel livello di individualità tali, secondo alcuni, non solo da attirare l’attenzione del consumatore, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto – sono proprio quelle che segnano il confine della privativa tutelabile, giacché è proprio a quel quid di distinzione che viene conferita tutela.
Per la quantificazione del risarcimento del danno da contraffazione di design registrato, è da preferire il criterio della retroversione degli utili sulla la giusta royalty (o anche “prezzo del consenso”), criterio quest’ultimo non sufficientemente disincentivante per il contraffattore rispetto al primo.