• Diritti d'autore - Opere letterarie

7 febbraio 2018

Il concetto giuridico di “creatività”: la sentenza del Tribunale di Milano n. 10780/2017

di Alessandro La Rosa

Il carattere creativo di un’opera, unico requisito richiesto per la tutela autorale, non per forza implica la novità assoluta della stessa, corrispondendo, infatti, alla manifestazione del modo personale dell’autore di rappresentare la realtà.

Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, difatti, alla personale e individuale espressione di un’oggettività manifestata mediante una delle categorie elencate all’art. 1 LDA, di modo che un’opera dell’ingegno possa ricevere protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

Questo il fondamentale principio enunciato dalla recente sentenza n. 10780/2017 del Tribunale di Milano, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Associazione Culturale Metamorfosi che contestava la violazione dei propri diritti morali e di utilizzazione economica relativi ad un catalogo illustrato intitolato “Francesco, Parole, Tracce, immagini”, connesso ad un’omonima mostra il cui “progetto scientifico” era stato curato dall’Associazione Antiqua.

In particolare la doglianza è stata rivolta alla casa editrice Skira Editore, a seguito della pubblicazione negli Stati Uniti di un catalogo che riproduceva titolo ed elementi presenti nella corrispondente opera italiana, pubblicata da parte attrice. A tale accusa Skira Editore replicava che i diritti di sfruttamento economico erano stati acquistati dall’Associazione Antiqua, la quale aveva garantito, sia nel contratto di edizione che con dichiarazioni unilaterali, la titolarità dei diritti oggetto di cessione;

Secondo il Giudice di primo grado, l’autore di un’opera collettiva -come il catalogo in questione- è “chi dirige ed organizza la creazione dell’opera”, rinvenibile nel caso di specie nell’Associazione Antiqua, in quanto essa “ha diretto e coordinato la realizzazione del catalogo conferendo all’opera collettiva quel -pur minimo– carattere creativo, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (artt. 6 LDA e 2576 c.c.), che giustifica la sua protezione monopolistica”.

 


Avv. Alessandro La Rosa
Studio Previti - Responsabile del Dipartimento Diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale