• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

13 giugno 2018

Pubblicazione in rete di opera fotografica a fini didattici e scopo di lucro: il parere dell’Avvocato Generale UE

di Alessandro La Rosa

Non costituisce un atto di messa a disposizione del pubblico l’inserimento nel sito Internet di un istituto scolastico, senza fini lucrativi e con la citazione della fonte, di un lavoro didattico che include un’immagine fotografica alla quale qualsiasi internauta ha accesso libero e gratuito, quando tale immagine già figurava, senza avvisi sulle relative restrizioni d’uso, sul portale Internet di una rivista di viaggi.

Queste le conclusioni dell’Avvocato Generale nella Causa C-161/17, in cui la Corte è stata chiamata a definire la nozione di «messa a disposizione del pubblico» (in rete) e se rientri in tale definizione il download della fotografia raffigurante una città, originariamente pubblicata all’interno di un sito di viaggi, seguito dall’inserimento della stessa in un lavoro svolto da una studentessa e poi caricato sul sito dell’istituto scolastico.

La Corte ha invitato le parti a pronunciarsi in udienza in ordine alla pertinenza della sentenza sul caso C-160/15 GS Media alla questione in esame.

L’Avvocato Generale ritiene che, nonostante la diversità di circostanze rispetto a quelle della causa citata (nella quale si trattava di collegamenti ipertestuali che rimandavano a opere protette, nello specifico fotografie, liberamente disponibili in un altro sito Internet ma senza l’autorizzazione iniziale del titolare dei diritti d’autore), gli argomenti della sentenza GS Media, sulla componente soggettiva del comportamento di persone che agiscono senza scopo di lucro, si debbano applicare, mutatis mutandis, anche al caso in questione.

Ciò sotto due profili: la presunzione che “chi non persegue un fine lucrativo non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del dare ai suoi clienti libero accesso a un’opera pubblicata illegittimamente su Internet” e l’importanza che “l’insieme degli internauti poteva già accedervi”.

Specifica tuttavia che tale scriminante non si verifica quando i titolari del diritto d’autore avvertono che l’opera sia “illegittimamente pubblicata su Internet” e quando l’accesso alla stessa sia avvenuto con “elusione di misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta”. Tale effetto non si verifica neppure quando l’autore abbia comunicato a chi tenta di pubblicare la sua fotografia in rete che non vi è mai stata autorizzazione in tal senso. Nel caso in esame, invece, non vi era alcuna originaria menzione della paternità e la fotografia era facilmente acquisibile.

Quando vi sono fini lucrativi si presume che l’autore dell’upload operi con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e della mancanza di consenso per la sua pubblicazione su Internet. Per altro verso, nel caso in cui si agisca senza fini lucrativi, deve essere dimostrata la consapevolezza dell’illegittimità della pubblicazione dell’opera, per cui occorre tenere conto di tutte le circostanze e degli elementi specifici di ciascun caso.

In definitiva, la somma di tre fattori, che sono l’accessorietà dell’immagine rispetto alla relazione scolastica, la libera accessibilità della fotografia, sprovvista di qualsiasi menzione concernente le restrizioni d’uso, e l’assenza di fini lucrativi nel comportamento dell’alunna e del personale docente fanno ritenere che, nella causa in oggetto, non vi sia una comunicazione al pubblico, ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Tale criterio implica che il pubblico destinatario dell’emissione sia da considerare «nuovo» unicamente quando è diverso da quello preso in considerazione dalla trasmissione iniziale, ossia quando può essere qualificato come «più vasto» rispetto a quello cui essa era originariamente destinata.

Per concludere, in estrema sintesi, i principi enunciati si pongono in un’ottica di bilanciamento degli interessi coinvolti in tema di messa a disposizione del pubblico di opere protette, per cui, alla scriminante dell’uso per scopo didattico dell’opera protetta (che deve essere «giustificato dallo scopo non commerciale perseguito», cfr. art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29), si contrappone una presunzione di consapevolezza dell’illecito in capo a colui che agisca per fini lucrativi.


Avv. Alessandro La Rosa
Studio Previti - Responsabile del Dipartimento Diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale