• Diritti d'autore - Opere delle arti figurative e dell'architettura

14 giugno 2018

Nuovo round in Cassazione per il caso Gabibbo contro Big Red: è plagio evolutivo

di Annalisa Spedicato

L'annosa storia del plagio del personaggio americano Big Red da parte del nostrano Gabibbo, che dura ormai da ben 11 anni, finisce di nuovo in Cassazione, ma questa volta i giudici di legittimità evidenziano che il Gabibbo è il plagio evolutivo di Big Red e pertanto la rielaborazione del personaggio americano da parte del papà del nostro Gabibbo è stata compiuta in violazione degli articoli 4 e 18 della legge sul diritto d'autore.

 

La vicenda

I giudici di Milano, chiamati in primo grado dall'autore di Big Red che aveva agito contro Mediaset e l'autore del Gabibbo, avevano riscontrato nella vicenda l'esistenza di ipotesi di plagio e avevano condannato i convenuti al pagamento del risarcimento del danno in favore del creatore del personaggio americano, diversamente invece i giudici d'appello avevano rinvenuto un gradiente di originalità creativa tale da escludere il plagio e il plagio evolutivo.

Per la cassazione di tale decisione, dunque è intervenuto davanti ai giudici di legittimità il titolare di Big Red, lamentando la violazione e la falsa applicazione al caso di specie degli artt. 1, 4, 6, 18 e 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 33, comma 2, e 34 del D.Lgs. n. 30 del 2005, in quanto secondo l'autore del pupazzo americano i giudici di seconde cure avrebbero focalizzato la propria attenzione solo sul diverso contesto nel quale si trovano ad operare i due personaggi (sportivo, quello di Big Red, televisivo, quello di Gabibbo), nonché su esigue differenze caratteriali, che non modificherebbero la visione di insieme, tralasciando invece l'analisi complessiva dei due personaggi, operando in tal modo una violazione del criterio di cui all'art. 6 della legge n. 633 del 1941 e contravvenendo all'orientamento di legittimità e di merito, che impone di considerare le caratteristiche sostanziali per valutare se opere complesse, come i personaggi di fantasia, rientrino tra le opere d'ingegno di cui alla legge sul diritto d'autore. Peraltro, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare una dichiarazione dell'autore italiano dalla quale si evinceva chiaramente che il Gabibbo fosse una riproduzione, sebbene reinterpretata, del personaggio americano.

La decisione della Cassazione (sentenza n. 14635 del 6 giugno 2018)

La tutela offerta dalla legge sul diritto d'autore attiene alla forma della espressione della creatività e non all'idea creativa in sè, di modo che anche la reinterpretazione di un'opera già esistente, se dotata delle caratteristiche di originalità ed espressione personale dell'autore, può bene rientrare nella tutela autorale; si parla infatti in tal caso di opera derivata che si è solo ispirata alla prima opera. In tali circostanze, la riproduzione dell'idea di un'opera letteraria o artistica, che presenti, a sua volta, i caratteri della creatività e della novità, non integra di per sé un'ipotesi di plagio, potendo, al contrario, costituire, essa stessa, espressione della creatività soggettiva del proprio autore - sebbene ispirata dall'opera originaria - e trovare pertanto, anch'essa protezione. Diverso è il caso della pedissequa imitazione e sostanziale riproduzione di un'opera già esistente, che comporta invece una illecita lesione dei diritti morali e patrimoniali dell'autore dell'opera copiata

II discrimine dunque tra opera copiata e opera ideata sulla base di un'altra opera esistente è costituito dal livello di ispirazione: se la prima opera è stata solo fonte di guida della seconda che si è tradotta in una personale e diversa espressione creativa, allora questa seconda opera è protetta e non costituisce un non autorizzato ««rifacimento sostanziale dell'opera originaria» o non si traduce in una rielaborazione imitativa dell'opera stessa senza l'autorizzazione dell'autore. In poche parole, un'opera «derivata», per essere tutelabile nei limiti della rielaborazione di quella originaria, deve essere, a sua volta, dotata dei requisiti della creatività e della novità.

Tali premesse interpretative aiutano a chiarire le differenze tra plagio semplice e contraffazione: per mero plagio o plagio semplice deve intendersi la pedissequa riproduzione o completa copiatura di un'opera con la cui attività ci si appropria di diritti altrui, facendo passare un'opera di altro autore come propria; per contraffazione, deve intendersi la sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze esigue che non hanno alcun apporto creativo, ma sono finalizzate a camuffare la contraffazione stessa. In entrambi i casi vi è violazione dei diritti patrimoniali connessi al diritto di sfruttamento esclusivo dell'opera, previsti dagli artt. 12 e ss., oltre che del diritto alla tutela della paternità della stessa.

Tra queste due fattispecie, dice la Cassazione, se ne inserisce una terza, ovvero l’ipotesi del plagio evolutivo, si tratta di un diverso livello di plagio, che si manifesta, spiegano, quando un’opera di per sé creativa, si traduce comunque in una non autorizzata rielaborazione di un’altra opera, in violazione degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941, in questi casi sussiste una lesione del diritto patrimoniale e morale di autore. Di conseguenza, lo sfruttamento dell’opera derivata, senza il necessario consenso dell’autore di quella originaria, dà diritto a quest’ultimo al risarcimento del danno.

Tornando al caso di specie, la Cassazione chiarisce quindi che è vero che i tratti caratteriali e psicologici dei due personaggi sono sostanzialmente diversi, come è diversa l’impressione che questi provocano sul pubblico, come sono diverse le caratteristiche fisiche dei personaggi, il costume, l’altezza, il punto vita, come sono diversi i ruoli: Big Red teso ad incitare la sua squadra essendone la mascotte, il Gabibbo è una "maschera caricaturale degli effetti distorsivi del mezzo televisivo sulla realtà e un reporter satirico dei vizi comuni della politica e della società italiana", pertanto non può parlarsi di plagio semplice né di contraffazione. Ad ogni buon conto, considerando l’esistenza di prove certe consistenti nelle dichiarazioni dell’autore del personaggio italiano, da cui si evince chiaramente che egli abbia rielaborato il pupazzo americano, esse non possono essere non considerate (come aveva invece fatto il giudice d’appello), ma vanno valutate alla stregua di confessioni stragiudiziali che portano alla considerazione finale che potrebbe essersi configurata l’ipotesi del plagio evolutivo, con conseguente violazione dei diritti dell’autore del personaggio americano.

La Cassazione passa nuovamente la palla del caso ai giudici di merito e coglie l'occasione per esprimere i seguenti principi di diritto:

1. «In tema di diritto d'autore, la fattispecie del plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal «plagio semplice o mero plagio» e dalla «contraffazione» dell'opera tutelata ma anche dal cd. «plagio evolutivo», che costituisce un'ipotesi più complessa del fenomeno plagiario in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitatativa o riproduttiva dell'originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento eseguito su quest'ultima, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941»;

2. «In tema di prove, la confessione stragiudiziale è diretta a veicolare nel processo un fatto storico dubbio, in riferimento al quale la dichiarazione del confitente è destinata a fare chiarezza, sicché essa va valutata dal giudice di merito ai fini dell'accertamento del cd. "plagio evolutivo"».


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy