• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

15 novembre 2018

Responsabile il proprietario di una connessione internet per le violazioni riconducibili al proprio indirizzo IP se non dà prova del coinvolgimento del suo familiare

di Alessandro La Rosa

Il 18 ottobre u.s. la Corte di Giustizia UE, nella causa C-149/17, ha stabilito che il detentore di una connessione internet, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto d'autore mediante una condivisione di file attraverso un servizio di peer-to-peer, non può andare esente da responsabilità semplicemente per il fatto che un suo familiare avesse in astratto la possibilità di accedere alla medesima connessione alla rete.


Un editore tedesco aveva citato in giudizio il signor S. dinanzi al Tribunale del Land di Monaco I (Landgericht), chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che un audiolibro era stato condiviso per il download con un numero illimitato di utenti all'interno di una piattaforma internet di condivisione (peer-to-peer o p2p), utilizzando la connessione internet della quale il sig. S era titolare. Come strategia di difesa, il sig. S. aveva dedotto che anche i propri familiari conviventi avevano accesso alla stessa connessione, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni.

Nel diritto tedesco si presume che il titolare di una connessione internet, per mezzo della quale sia stata commessa una violazione del diritto d'autore, sia l'autore di tale violazione, qualora sia stato identificato con esattezza attraverso il suo indirizzo IP e qualora nessun'altra persona avesse la possibilità di accedere alla connessione di cui trattasi al momento in cui la violazione in questione ha avuto luogo.

Con la sentenza del 18 ottobre u.s., la Corte ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a ua normativa nazionale in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d'autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura di tale utilizzo. Se la normativa nazionale produce l'effetto di ostacolare la facoltà, da parte del giudice nazionale adito mediante un'azione per responsabilità, di esigere su richiesta dell'attore la produzione e l'ottenimento di elementi di prova relativi ai familiari della controparte, l'accertamento dell'asserita violazione del diritto di autore nonché l'identificazione dell'autore della stessa sono resi impossibili e vengono violati in modo grave i diritti fondamentali ad un ricorso effettivo e quelli di proprietà intellettuale e, pertanto, l'esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in questione non è rispettata (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13). 

 


Avv. Alessandro La Rosa
Studio Previti - Responsabile del Dipartimento Diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale