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27 novembre 2018

Certificato complementare di protezione, la Corte di Giustizia UE esclude la tutela per i dispositivi medici

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Boston Scientific ha escluso che un certificato complementare di protezione possa essere concesso per i dispositivi medici, anche nel caso in cui un dispositivo incorpori un farmaco proteggibile.

Le norme europee consentono la concessione di un certificato complementare di protezione per un dispositivo medico che incorpora un farmaco?

Alla domanda ha risposto, il 25 ottobre 2018, la sentenza nel procedimento C-527/17 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).

Il caso era stato sottoposto alla CGUE dal Tribunale federale dei brevetti tedesco, e riguarda il dispositivo "Taxus", uno stent coronarico a rilascio di farmaco ricoperto con un principio attivo che previene l’ulteriore restringimento del vaso sanguigno.

La Boston Scientific, che detiene il brevetto europeo valido in Germania (DE) EP 0681 475 sul farmaco, aveva presentato una domanda per l’ottenimento di un certificato complementare di protezione fondata su tale brevetto e sul certificato di conformità CE rilasciato per il dispositivo medico Taxus.

Il regolamento UE n. 469/2009 sui certificati complementari di protezione era stato originariamente pensato per essere applicabile a tutte le invenzioni brevettate derivanti dalla ricerca farmaceutica.

Tuttavia ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento sui certificati complementari di protezione un prodotto può ricevere la tutela del certificato complementare di protezione solo se è stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio secondo la Direttiva UE n. 2001/83 sui medicinali - che però non contiene alcuna norma sulla valutazione dei dispositivi medici.

La conseguente incertezza aveva indotto alcuni uffici brevetti nazionali a considerare un certificato di conformità CE per una combinazione di dispositivo e medicinale alla stregua di un’autorizzazione all’immissione in commercio ai fini di una domanda per l’ottenimento di un certificato complementare di protezione.

Di qui la questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunale federale dei brevetti tedesco, mirante ad accertare se, ai fini della domanda per l’ottenimento di un certificato complementare di protezione, l’articolo 2 del regolamento UE sui certificati complementari di protezione debba essere interpretato nel senso che un certificato di conformità CE per un dispositivo medico che incorpora un farmaco debba essere considerato equivalente a un’autorizzazione all’immissione in commercio per un farmaco.

Nella sentenza del 25 ottobre 2018 la CGUE ha ritenuto che secondo una corretta interpretazione delle norme UE:

1. i termini "medicinale" e "dispositivo medico" si escludono a vicenda;

2. un prodotto la cui azione principale non è conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo rientra nella definizione "dispositivo medico";

3. quando un farmaco ha un’azione accessoria a quella esercitata dal dispositivo medico in cui è incorporato, il farmaco non può essere classificato indipendentemente da quel dispositivo - nemmeno nel caso in cui possa essere classificato come medicinale in caso di utilizzo indipendente.

La CGUE ha dunque stabilito che l’articolo 2 del regolamento UE sui certificati complementari di protezione deve essere interpretato nel senso che un certificato di conformità CE per un dispositivo medico che incorpora un farmaco non può essere equiparato a un’autorizzazione all’immissione in commercio ai fini dell’ottenimento di un certificato complementare di protezione, nemmeno nel caso in cui il farmaco soddisfi le condizioni per l’ottenimento di un certificato complementare di protezione.

 


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