• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

30 novembre 2018

Accordo sulla Brexit: continuità di tutela per i diritti di proprietà intellettuale, silenzio sul Tribunale Unificato dei Brevetti

L'accordo fra il governo del Regno Unito e la Commissione Europea pubblicato il 14 novembre 2018 comprende disposizioni volte ad assicurare la continuità della tutela nel Regno Unito, dopo il periodo di transizione post-Brexit, dei diritti di proprietà intellettuale con validità unica in tutta l'UE; nessun accenno al futuro della partecipazione del Regno Unito al Tribunale Unificato dei Brevetti.

L'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento del Regno Unito non è però scontata e l'eventualità di una Brexit senza accordo non può essere esclusa.

Il 14 novembre 2018 è stato pubblicato l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, o accordo sulla Brexit, raggiunto fra il governo del Regno Unito e la Commissione Europea.

Il Titolo IV dell'accordo riguarda la proprietà intellettuale.

Molti dei punti principali erano già compresi negli avvisi sulle conseguenze di una no-deal Brexit sui diritti di proprietà intellettuale pubblicati dal governo britannico fra il 24 settembre e il 12 ottobre 2018.

Sostanzialmente per i diritti di proprietà intellettuale l'accordo del 14 novembre 2018 prevede quanto segue.

Periodo transitorio
È previsto che dopo il 29 marzo 2019, data del ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea, entri in vigore un periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2020 e in cui il Regno Unito resterà soggetto alle politiche UE e alla Corte di Giustizia dell'Unione.

Marchi
I titolari di marchi UE registrati entro il termine del periodo transitorio diverranno titolari di diritti registrati comparabili e applicabili nel Regno Unito per il medesimo segno e i medesimi prodotti o servizi, senza un nuovo esame e senza oneri.

I titolari di domande di registrazione di marchio UE che hanno abbiano ricevuto una data di deposito prima del termine del periodo transitorio avranno il diritto di depositare, entro 9 mesi dal termine del periodo transitorio, una domanda di registrazione di marchio a livello nazionale alla quale sarà data la stessa data di deposito e di priorità della domanda UE originaria.

Design
I titolari di design comunitari registrati entro il termine del periodo transitorio diverranno titolari di diritti registrati comparabili e applicabili nel Regno Unito per il medesimo design senza un nuovo esame e senza oneri.

I titolari di domande di registrazione di design comunitario che abbiano ricevuto una data di deposito entro il termine del periodo transitorio avranno il diritto di depositare, entro 9 mesi dal termine del periodo transitorio, una domanda di registrazione di design a livello nazionale alla quale sarà data la stessa data di deposito e di priorità della domanda UE originaria.

Design non registrato
I titolari di diritti di design non registrato sorti entro il termine del periodo transitorio diventeranno titolari di un diritto di design non registrato applicabile nel Regno Unito, al quale sarà riconosciuto lo stesso grado di tutela previsto dalle norme UE. La durata della tutela sarà almeno equivalente alla durata residua di validità del diritto di design comunitario non registrato.

Continuità di tutela nel Regno Unito per le registrazioni internazionali con designazione dell'UE
Il Regno Unito assicurerà continuità di tutela sul territorio nazionale alle registrazioni di marchio o di design valide nel Regno Unito e ottenute con la designazione dell'UE tramite i sistemi internazionali di Madrid o dell'Aia.

Privative per novità vegetali
I titolari di privative comunitarie per novità vegetali concesse prima del termine del periodo transitorio diventeranno titolari di privative per novità vegetali nel Regno Unito per la medesima varietà, senza un nuovo esame e senza oneri.

I titolari di domande di privativa comunitaria per novità vegetale che abbiano ricevuto una data di deposito entro il termine del periodo transitorio avranno il diritto di depositare, entro 6 mesi dal termine del periodo transitorio, una domanda di privativa per novità vegetale a livello nazionale alla quale sarà data la stessa data di deposito e di priorità della domanda comunitaria originaria.

Annullamento o revoca di diritti di proprietà intellettuale con validità unica UE
Se un marchio UE o un design comunitario sono annullati o revocati, o una privativa comunitaria per novità vegetale è dichiarata nulla o annullata in conseguenza di un procedimento amministrativo o giudiziario ancora in corso nell'ultimo giorno del periodo transitorio, il diritto corrispondente nel Regno Unito sarà annullato, revocato ecc. a decorrere dalla stessa data di decorrenza degli effetti della dichiarazione di annullamento, revoca ecc. nell'UE.

Certificati Complementari di Protezione
Le norme UE in materia di certificati complementari di protezione continueranno ad applicarsi alle domande per l'ottenimento di certificati complementari di protezione per i medicinali e per i prodotti fitosanitari inoltrate a un'autorità del Regno Unito e ancora pendenti al termine del periodo transitorio. I certificati complementari di protezione rilasciati in seguito a tali domande riceveranno lo stesso grado di tutela nel Regno Unito di cui beneficiavano ai sensi della normativa UE.

Indirizzo di corrispondenza nel Regno Unito
I titolari di diritti validi nel Regno Unito derivanti da “conversione” di marchi UE, design comunitari e privative comunitarie per novità vegetali non avranno l'obbligo di eleggere un indirizzo per la corrispondenza nel Regno Unito durante i tre anni seguenti il termine del periodo transitorio.

Indicazioni geografiche, denominazioni di origine e similari
Coloro che hanno il diritto di utilizzare una indicazione geografica, denominazione di origine, specialità tradizionale o menzioni tradizionali per il vino per le quali sia in vigore, nell'ultimo giorno del periodo transitorio, una tutela ai sensi della norme UE continueranno ad avere il diritto di utilizzarle nel Regno Unito dopo il termine del periodo transitorio, e godranno nel Regno Unito almeno dello stesso grado di tutela previsto dalle norme UE.

Esaurimento dei diritti
I diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti ai sensi delle norme UE nell'UE e nel Regno Unito prima del termine del periodo transitorio rimarranno esauriti nell'UE e nel Regno Unito.

Diritti di autore
La tutela riconosciuta nel Regno Unito ai sensi della Direttiva 96/9/CE ai diritti su una banca dati sorti prima del termine del periodo transitorio continuerà ad essere riconosciuta a quella banca dati dalle norme nazionali del Regno Unito, a condizione che il titolare dei diritti sia cittadino britannico o residente nel Regno Unito, oppure un'impresa con sede nel Regno Unito a condizione che, ove nel Regno Unito ci sia solo la sede legale, le sue attività siano effettivamente connesse con lo stesso Regno Unito oppure uno stato membro UE.

Partecipazione del Regno Unito al Tribunale Unificato dei Brevetti
Non si fa accenno né al brevetto unitario né al Tribunale Unificato dei Brevetti nell'accordo di recesso pubblicato il 14 novembre 2018; tuttavia in tale data la Law Society Gazette ha riportato alcune dichiarazioni rese dal ministro britannico per la proprietà intellettuale, Sam Gyimah.

Il ministro, rispondendo alle domande di una commissione della camera alta del parlamento britannico  riguardanti i diritti di proprietà intellettuale dopo la Brexit, ha sostenuto che il governo britannico è fermamente intenzionato ad ottenere che il Regno Unito continui a fare parte del Tribunale Unificato dei Brevetti dopo l'uscita dall'UE.

Gyimah non ha però spiegato nel dettaglio in quale modo possa essere aggirata la norma dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (che il Regno Unito ha ratificato) secondo la quale gli stati membri del tribunale devono essere membri dell'UE, e l'applicazione dell'accordo stesso deve essere soggetto al controllo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

 


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