• Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

11 dicembre 2018

Contenzioso con SKY: la liberalizzazione non incide sulla rappresentatività ex lege che l’ordinamento riconosce a SIAE

di Priscilla Casoni

Con provvedimento del 9 novembre u.s., il Tribunale civile di Milano si è espresso rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione formulata da SKY Italia nei confronti di SIAE, sulla legittimità della pretesa creditoria dell’ente avente ad oggetto il pagamento dell’equo compenso ex art. 46-bis LDA.

È quindi legittimo il credito da 3 milioni di Euro vantato dall’ex monopolista del diritto d’autore nei confronti del network satellitare come «equo compenso cinema».

Come noto, i gravi motivi che giustificano il provvedimento di sospensione dell’esecuzione consistono unicamente nella possibile fondatezza dell’opposizione.

Sul punto, SKY contestava ex art. 617 c.p.c. la (i) regolarità formale del titolo e ex art. 615 c.p.c. (ii) la legittimità dello strumento utilizzato da SIAE e (iii) della stessa pretesa creditoria azionata, sia nell’an che nel quantum.

(i) E’ pacifico che le doglianze relative alla regolarità formale del titolo esecutivo devono essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo, a nulla rilevando la successiva notifica dell’atto di pignoramento. Nel caso di specie l’opposizione di SKY è stata tardiva, e la Suprema Corte ha chiarito che “quando la censura del debitore si riferisce alla mancanza di un requisito formale del titolo, di immediata evidenza e immediatamente percepibile al momento della notifica del titolo esecutivo, non vi è alcuna ragione per posporre il dies a quo del termine per reagirvi al successivo atto di pignoramento” (Cass. 6732/2011);

(ii)-(iii) L’art. 1 L. 9.1.2008, n. 2, nella formulazione attualmente in vigore, qualifica SIAE come ente pubblico economico a base associativa, preposto a svolgere le funzioni di indicate nella LDA, nonché le altre funzioni attribuite dalla legge (tra cui l’accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti): alla SIAE è riservata ex lege l’attività di intermediazione “per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” di cui agli artt. 180 LDA e art. 180-bis LDA.

Come noto, l’art. 180 LDA è stato modificato con DL 148/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 4.12.2017, n. 172) e, nella sua attuale formulazione, riserva l’attività di intermediazione “in via esclusiva alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 351”, con cui è stata recepita la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Dette modifiche, hanno tuttavia lasciato immutato il contenuto dell’art. 164 LDA che, attribuisce all’ “ente di diritto pubblico indicato nell’art. 180”, il potere di compiere attestazioni di credito aventi efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dei diritti di utilizzazione delle opere dallo stesso ente tutelate. Pertanto, nella sua attuale versione l’art. 164 LDA così recita: “se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall’ente di diritto pubblico indicato nell’articolo 180 si osservano le regole seguenti: […] 3) l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile”.

In ragione dell’ampia formulazione utilizzata dal legislatore e del riferimento alle “altre funzioni attribuite all’ente”, idoneo a comprendere l’attività di intermediazione nella gestione collettiva dei diritti di autore (di cui all’art. 180 LDA), il Tribunale di Milano ha ritenuto che non vi fossero elementi per limitare la portata applicativa dell’art. 164 LDA al solo utilizzo abusivo, in assenza di contratto, delle opere tutelate da SIAE, e non anche alla riscossione dei compensi nelle ipotesi di inadempimento contrattuale (come sostenuto da SKY).

Una simile restrizione dell’operatività dell’articolo, da un lato, non trova alcun serio appiglio nella lettera della norma; dall’altro, si pone in contrasto con la ratio della disposizione: quella di consentire a SIAE la celere riscossione dei compensi dovuti per l’utilizzazione delle opere che fanno parte del repertorio tutelato da SIAE, a prescindere dalla natura della violazione. Pertanto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che entrambi i motivi di illegittimità della norma prospettati dall’opponente non fossero idonei ad integrare i gravi motivi di cui all’art. 615 c.p.c..

La previsione dell’efficacia esecutiva dell’art. 164 LDA –in luogo della sola idoneità a costituire prova scritta del credito per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento- appare il frutto di un complessivo bilanciamento di interessi operato dal legislatore, il quale ha inteso assicurare maggiore effettività alla tutela della proprietà intellettuale, considerata come patrimonio comune, prevedendo più celeri modalità di riscossione dei compensi da parte dell’ente dotato del potere di rappresentanza (ex lege) dei soggetti titolari dei diritti di autore e assimilati.

Non si ravvisano nemmeno profili di contrarietà con la normativa comunitaria in materia di tutela del diritto d’autore, né con i principi comunitari in materia di concorrenza di cui all’art. 102 TFUE. Il legislatore comunitario, infatti, pur rilevando l’esigenza di garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato quanto al rispetto delle regole in materia di concorrenza, lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese in vigore negli Stati membri, in ragione della primaria necessità di garantire una tutela effettiva del diritto d’autore.

La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia ha statuito che la riserva della gestione collettiva dei diritti d’autore in capo ad un unico ente collettivo può essere giustificata solo se idonea a garantire “il conseguimento dello scopo di interesse pubblico da essa perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento di detto scopo”, quale la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (CGUE C- 351/2012). Quindi, la Corte esclude che una normativa interna che riconosca la costituzione di un monopolio nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale si ponga per ciò solo in contrasto con i principi di cui all’art. 102 TFUE, poiché potrebbe ben costituire una situazione idonea a consentire una gestione efficace di tali diritti, nonché un controllo efficace del loro rispetto sul territorio.

Ciò che, invece, costituisce una violazione della normativa comunitaria, è la condotta dell’ente di gestione che è indotto, con il mero esercizio di diritti speciali o esclusivi che gli sono conferiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, attraverso l’applicazione di prezzi e tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate, a parità di condizioni, negli altri Stati membri.

Neppure il recepimento della Direttiva 2014/26/UE sulla liberalizzazione del mercato (c.d. Direttiva Barnier) renderebbe illegittimo l’art 164 LDA, quale norma che introduce ingiustificate disparità di trattamento tra imprese operanti nel medesimo settore.

Le finalità perseguite dalla Direttiva 2014/26/UE, infatti, non devono individuarsi nell’instaurazione di un sistema che limiti al mandato individuale la modalità esclusiva per il conferimento del potere di rappresentanza dei titolari dei diritti d’autore agli organismi di gestione collettiva, bensì nel: migliorare la capacità dei membri degli organismi di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività degli stessi organismi; garantire una sufficiente trasparenza da parte degli organismi di gestione collettiva; migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore opere musicali per l’uso online.

La direttiva non interferiscecon le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva” (considerando 55).

Inoltre, l’art. 167 TFUE impone di tener conto delle diversità culturali intercorrenti tra i vari Stati membri. Pertanto, anche gli organismi di gestione collettiva devono promuovere le diversità delle espressioni culturali, in modo da favorire l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico.

Infine, quanto al tema dell’equo compenso, la Direttiva 2014/26/UE pur avendo modificato parzialmente l’art. 180 LDA, consentendo agli autori di dare mandato a organismi di gestione collettiva diversi da SIAE, non incide in alcun modo sulla rappresentatività ex lege che l’ordinamento interno riconosce a SIAE a tutela dei diritti d’autore dei soggetti che non abbiano conferito mandato ad alcun organismo di gestione. Anzi tali modalità di tutela sono state ritenute funzionali ed essenziali alla tutela e allo sviluppo della creatività intesa quale “bene comune e interesse generale”, anche in relazione a c.d. repertori minori e locali, che probabilmente, non godrebbero di sufficiente protezione in un contesto di completa liberalizzazione. 

 


Avv. Priscilla Casoni
Studio Previti - Dipartimento Diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale