• Diritti d'autore - Format

20 dicembre 2018

La tutela del format televisivo; un’interessante nota (letterale!) a sentenza

​di Gilberto Cavagna

Il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sulla tutela del format. Con sentenza n. 4347 del 17 aprile 2018 la Sezione Specializzata del Tribunale ambrosiano ha respinto le domande di un autore che lamentava la violazione dei propri diritti d'autore su un format a suo dire ripreso da una nota televisione in quanto, nel caso in esame, la corte ha constatato come il programma televisivo trasmesso non costituisse affatto un'attuazione del format rivendicato.

La sentenza si è limitata ad un sostanziale (e assorbente) esame dei documenti di causa.

Tuttavia, in nota a margine della pronuncia, il Tribunale ha colto l'occasione per ribadire requisiti e limiti della tutela del format, evidenziando come "La tutela del format quale opera dell'ingegno trova il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell'idea, per come la stessa è stata espressa in forma scritta, e nella possibilità di attuare detta idea in una diversa forma espressiva (e segnatamente quella audiovisiva) secondo il "canovaccio" costituito proprio dal format. In termini pratici, il format potrà dirsi tutelabile solo laddove individui con sufficiente precisione i contenuti delle relative opere derivate, e potrà dirsi attuato (o plagiato, secondo la pretesa attorea) solo laddove i suoi contenuti siano incorporati nell'opera audiovisiva che ne è derivata. Il tutto, va da sé, a condizione che detti contenuti posseggano il carattere creativo richiesto dall'art. 1 della L. 22 aprile 1941, n. 633".

In altra successiva nota al testo il Tribunale, richiamando alcune precedenti pronunce della Suprema Corte, ha ricordato inoltre che "per stabilire se il format di un programma televisivo integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, pur dovendosi prescindere da un'assoluta novità e originalità di esso nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è possibile - in assenza di una definizione normativa - aver riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma" (cfr. Cass. Civ. sez I, 13 ottobre 2011, n. 21172; Cass. Civ. Sez. I, 17 febbraio 2010, n. 3817).

La sentenza ricalca, in diritto, precedenti pronunce concordi nell'accordare tutela autoriale anche al format, purché ovviamente sia presente un livello minimo di compiutezza espressiva rispetto alle idee racchiuse nello schema e di creatività previsti, come requisiti delle opere dell'ingegno, dalla legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633).

In presenza di tali requisiti pertanto, l'attuazione del format senza autorizzazione dell'autore costituisce violazione dei diritti di quest'ultimo; diversamente, anche in presenza dei requisiti prescritti, non è possibile lamentare alcuna violazione se l'opera "realizzata" non costituisce affatto un'attuazione del format in questione (ma bensì l'attuazione di un diverso format o di un format di pubblico dominio o comunque privo dei requisiti di tutela) e, in tal caso, come nel caso in esame, si corre il rischio di veder respinte in giudizio le proprie eventuali domande (anche risarcitorie) e di essere condannato alla rifusione di spese di liti e al pagamento di un somma "punitiva" ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ. .

 


Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Studio Legale Negri-Clementi