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1 febbraio 2019

Distribuzione selettiva di cosmetici di lusso: il Tribunale di Milano chiarisce i presupposti per l’esclusione del principio dell'esaurimento del marchio

di Alice Fratti

La distribuzione selettiva viene definita dall’art. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 330/2010 come quel sistema nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni oggetto del contratto solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.

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