7 febbraio 2019
Diritto di seguito: non importa chi paga, purché qualcuno lo faccia
di Gilberto Cavagna
Le parti possono concordare chi, tra loro, sia tenuto a pagare il diritto di seguito, ovvero il diritto dell'autore di un'opera delle arti figurative e dei manoscritti di percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.
Lo ha recentemente ribadito la Corte di cassazione francese in assemblea plenaria, riconoscendo che la formulazione letterale dell'art. L.122-8 par. 3 del codice della proprietà intellettuale francese - che impone al venditore il pagamento del diritto di seguito (e che peraltro riprende testualmente l'art. 1, comma 4, della Direttiva 2001/84/CE) - non è di ostacolo ad un'interpretazione che consenta alle parti di pattuire che tale importo sia versato invece dall'acquirente, purché l'accordo non pregiudichi le obbligazioni e le responsabilità che gravano sui soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte verso il beneficiario del diritto (Arrêt n. 639 du 9 novembre 2018 - 17-16.335).
La sentenza della Corte di cassazione mette fine ad una lunga vertenza promossa nel 2012 dal Syndicat National des Antiquaires (Sindacato Nazionale degli Antiquari francesi) nei confronti di Christie's France in merito ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita della casa d'asta che imponeva il pagamento del diritto di seguito proprio in capo all'acquirente, ritenuta dal Sindacato nulla in quanto in contrasto con il dettato normativo.
La causa aveva avuto, nei diversi gradi di giudizio, esiti altalenanti. Inizialmente la Corte d'appello di Parigi aveva infatti riconosciuta la nullità della clausola, accogliendo la tesi del Sindacato (sentenza del 12 dicembre 2012). Successivamente la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), investita della questione da parte della Corte di cassazione francese, si era invece pronunciata in senso contrario, ritenendo lecita la possibilità di imputare il pagamento del diritto di seguito anche all'acquirente (sentenza del 26 febbraio 2015, C-41/14). Infine la Corte d'appello di Versailles, alla quale la causa era stata rinviata, aveva comunque annullato la clausola, sostenendo che la previsione dell'art L.122-8 par. 3 del codice era di natura obbligatoria e non consentisse pertanto alcuna deroga convenzionale.
La recente sentenza della Corte Suprema francese mette quindi finalmente chiarezza, recependo e uniformandosi alle indicazioni della CGUE.
L'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione è peraltro conforme alla disciplina prevista, in Italia, dalla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. la "Legge Autore").
L'art 152 della Legge Autore prevede infatti espressamente che gli importi dovuti a titolo di diritto di seguito siano "a carico del venditore" ma che, ferma tale disposizione, "l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'art. 144, comma 2" (ovvero quei soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte), che restano depositari delle somme prelevate fino al momento in cui non sia stato effettuato il versamento alla SIAE; nel caso in cui tali professionisti siano intervenuti nella vendita non come venditori ma come intermediari o acquirenti, questi ultimi in ogni caso, secondo quanto letteralmente previsto dalla norma "rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto".