• Diritti d'autore - Opere delle arti figurative e dell'architettura

9 luglio 2019

L’esposizione di opere d’arte in mostre e la loro riproduzione nei cataloghi

​di Gilberto Cavagna

L’autore di un’opera d’arte tutelata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (la “Legge Autore”) ha “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato” (art. 12 Legge Autore) e la cessione dell’opera “non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione” (art. 109 Legge Autore)[1].

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