9 luglio 2019
L’esposizione di opere d’arte in mostre e la loro riproduzione nei cataloghi
di Gilberto Cavagna
L’autore di un’opera d’arte tutelata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (la “Legge Autore”) ha “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato” (art. 12 Legge Autore) e la cessione dell’opera “non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione” (art. 109 Legge Autore)[1].
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