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1 giugno 2020

L’Autorita Garante per le Comunicazioni affronta il tema della pirateria sulla piattaforma di messaggistica istantanea Telegram

di Riccardo Traina Chiarini

Con delibera 164/20/CONS del 23 aprile 2020 AGCOM ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato su istanza di FIEG di adozione di un provvedimento di inibitoria nei confronti della piattaforma di messaggistica istantanea Telegram, alla luce della messa a disposizione di opere editoriali protette da diritto d’autore su alcuni canali pubblici accessibili attraverso la stessa.


Con delibera n. 164/20/CONS dello scorso 23 aprile, AGCOM si è pronunciata su un’istanza proposta dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) ai sensi del “REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA” (Delibera 680/13/CONS) con cui si denunciava la presenza massiva di contenuti editoriali “pirata” messi a disposizione del pubblico sui canali della piattaforma di messaggistica istantanea Telegram – tutti accessibili dall’unico nome a dominio https://t.me/.

Da una recente attività di monitoraggio di FIEG, infatti, è emerso come su Telegram fossero attivi almeno una decina di canali, seguiti in media da circa 60.000 utenti ciascuno, dedicati esclusivamente alla distribuzione illecita di testate giornalistiche, e che nel periodo emergenziale che stiamo attraversando hanno visto aumentare sensibilmente proprio il numero delle testate “offerte” (+88%) ed il numero degli iscritti (+46%).

Pur nell’impossibilità concreta di prendere provvedimenti diretti, da parte dell’Autorità, nei confronti della piattaforma – che, come vedremo immediatamente, ha portato ad una semplice archiviazione del procedimento –, è comunque da rilevare come forse per la prima volta, in questa occasione, Telegram abbia “risposto” all’invio della segnalazione di avvio della procedura da parte di AGCOM, intimando ai propri iscritti, gestori dei canali oggetto di contestazione, di cessare le attività illecite, con il risultato che 7 canali su 8 ad un controllo successivo alla segnalazione avevano effettivamente cessato la messa a disposizione delle opere editoriali in violazione.

Come si è accennato, tuttavia, l’attività di AGCOM si è sostanzialmente limitata a prendere atto di questa sorta di adeguamento spontaneo, in mancanza del quale la stessa Autorità non avrebbe potuto né adottare provvedimenti diretti nei confronti di Telegram, né disporne la “chiusura” impedendo la risoluzione DNS del dominio https://t.me/ da parte dei fornitori di connettività operanti sul territorio italiano.

Sul punto, in diritto, AGCOM ha da un lato considerato “che, in ragione della localizzazione all’estero dei server impiegati, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento l’Autorità non può procedere alla rimozione dei contenuti caricati illecitamente, in quanto ciò comporterebbe l’impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell’Unione”; come spiegato dalla stessa AGCOM in un proprio comunicato stampa, infatti, “per legittimare un intervento diretto di Agcom nei confronti di Telegram occorrerebbe una modifica della normativa primaria che consenta di considerare stabiliti in Italia – con riferimento ai diritti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 70 del 2003 – gli operatori che offrono servizi della società dell’informazione nel territorio italiano utilizzando risorse nazionali di numerazione”.

Per altro verso, posta la situazione appena illustrata, la stessa Autorità ha considerato che nel caso in commento “sarebbe possibile soltanto la disabilitazione dell’accesso al sito, secondo i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento ha mutuato dalle Direttive europee”, trovandosi tuttavia a ritenere che nel caso di Telegram – “qualificabile come un soggetto che offre come servizio principale quello di messaggistica istantanea” – non sussisterebbero proprio le condizioni di proporzionalità per l’adozione di un provvedimento di inibizione dell’accesso al servizio nella sua interezza, con la conseguente disabilitazione dell’intero servizio di messaggistica istantanea.
 


Avv. Riccardo Traina Chiarini
Studio Previti