• Marchi di forma e marchi tridimensionali

23 settembre 2014

La prima volta della Corte di giustizia UE sul valore sostanziale

Il 18 settembre la Corte di giustizia si è pronunciata sulla interpretazione degli impedimenti normativamente previsti per la registrazione dei marchi di forma (C-205/13, caso TRIPP TRAPP), ed in particolare sul concetto del valore sostanziale che la forma possa dare al prodotto.

La sentenza, molto attesa, in realtà pone più problemi, anziché risolverli, in quanto non dà alcuna definizione del concetto in questione, ma rinvia all’accertamento caso per caso di tutte le circostanze che rilevano ai fini della valutazione dell’impedimento.

Da notare che la percezione ed il comportamento del pubblico rilevante costituisce - contrariamente a quanto suggerisce il buon senso - soltanto “uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui trattasi”.

Vedremo ora come l’Ufficio di Alicante  - dove è pendente tra l’altro il caso del valore sostanziale della famosa EAMES Lounge Chair - si conformerà alla sentenza, introducendo gli opportuni adattamenti anche l’ultima versione del CTMR Manual.

 


Prof. Avv. Stefano Sandri