• Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

16 dicembre 2014

Il diritto di distribuzione secondo l’Avvocato Generale Cruz Villalòn: canvas transfer e offerta al pubblico online

In due recenti procedimenti avanti la Corte di Giustizia Europea, l’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalòn ha fornito nelle proprie conclusioni alcuni spunti interpretativi dall’art. 4 della Direttiva n. 29/2001

che dispone che agli autori è riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie e che il diritto di distribuzione non si esaurisce nella Comunità, tranne che nel caso in cui la prima vendita o il primo trasferimento siano effettuati dall’autore, o comunque dal titolare del diritto del diritto, o con il suo consenso.

Le prime conclusioni sono state depositate l’11 settembre 2014 nel procedimento C-419/13 Allposters/Pictoright.

Il caso: Allposters commercializza attraverso internet poster e altre riproduzioni di opere di artisti i cui diritti sono gestiti dalla società olandese Stiching Pictoright.

La Corte è chiamata a decidere se quel particolare procedimento denominato “canvas transfer”, attraverso il quale un poster viene “trasferito” su una tela, costituisca una nuova forma di sfruttamento dell’opera, cioè se la modifica realizzata, in questo caso da Allposters, implichi una variazione del supporto materiale di entità tale da comportare una distribuzione dell’opera riprodotta rispetto alla quale non si sia esaurito il diritto garantito a Pictoright dall’art. 4 della Direttiva n. 29/2001.

A parere dell’Avvocato Generale la modifica in questione avrebbe sufficiente rilevanza e caratterizzazione per concludere che in relazione ad essa non possa ritenersi esaurito il diritto di distribuzione di Pictoright e che, in particolare, tale rilevanza deriva dal fatto che la modifica non comporta una variazione qualsiasi del supporto materiale dell’opera distribuita, bensì proprio l’utilizzo di un supporto che risulta essere della stessa natura di quello in cui l’opera è stata incorporata originariamente.

L’Avvocato Generale ha comunque precisato di ritenere inopportuna una pronuncia in astratto sulle condizioni che in generale devono ricorrere perché si possa ravvisare una modifica sufficiente ad escludere l’esaurimento del diritto di distribuzione e che dovrà essere la giurisprudenza a stabilirlo volta per volta.

Anche nel successivo procedimento C-516/13 Dimensione Direct/Knoll, le conclusioni dell’Avvocato Generale, depositate il 4 dicembre 2014, portano nella direzione di una maggior tutela  dei titolari dei diritti d’autore.

Il caso: il gruppo Knoll produce e vende in tutto il mondo, tra gli altri, mobili tutelati dal diritto d’autore quali opere d’arte applicata. Dimensione Direct distribuisce mobili di design attraverso l’offerta e la vendita diretta attraverso il proprio sito internet e, tra il 2005 ed il 2006, avrebbe offerto al pubblico tedesco la vendita di elementi che avrebbero violato il diritto d’autore detenuto da Knoll.

La Corte è chiamata a decidere se nel diritto di distribuzione di cui all’art. 4 della Direttiva n. 29/2001rientri il diritto di offrire al pubblico l’originale dell’opera o sue copie ai fini dell’acquisto e, in caso di risposta affermativa, se nel diritto di offrire non rientrino solo le offerte contrattuali ma anche le operazioni pubblicitarie e se si possa configurare una violazione di tale diritto anche quando a seguito dell’offerta non vengano acquistati originali e/o copie dell’opera tutelata dal diritto d’autore.

A parere dell’Avvocato Generale il diritto di distribuzione comprende il diritto del titolare del diritto d’autore di un’opera protetta di vietare a chiunque di offrire l’originale o le copie di tale opera al pubblico per l’acquisto senza il suo consenso, anche quando tale offerta non porti ad alcun acquisto, nella misura in cui in questa offerta venga manifestata la volontà di concludere contratti di vendita o comunque atti che comportino un trasferimento di proprietà su originali o copie dell’opera protetta.

Non resta quindi che attendere le decisioni dei due casi da parte della Corte.


 

Avv. Letizia Nuvoli
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati