17 febbraio 2026
Primo commento alla modifica del termine di tutela delle c.d. fotografie semplici
di Massimo Stefanutti
La novella in materia di durata di tutela temporale nella fattispecie delle c.d. “fotografie semplici”, aumentata da 20 a 70 anni dalla data di produzione (con la contemporanea presenza della data e del nome dell’autore) sembra assolutamente inutile (ed anche fonte di paradossi) e foriera di molta confusione.
In primo luogo, questo inserimento (quasi fosse intervenuta la famosa “manina” …) affossa il disegno di legge già discusso in Commissione Cultura del Senato che, al di là del mantenimento della distinzione “all’italiana” tra foto creativa e foto semplice, cercava di normare principi già espressi dalla giurisprudenza in materia di uso della tecnologia (che poteva portare ad essere la foto intesa come creativa) e riconosceva il diritto morale d’autore alla foto semplice, fino ad ora negato.
Aumentava, allo stesso tempo, il periodo di tutela a 70 anni dalla data di produzione.
Ma, ora, il disegno di legge non sembra avere più gambe autonome per proseguire.
In secondo luogo, gli esiti sono paradossali, al di là di una generica approvazione per l’aumento del periodo di tutele.
A titolo di esempio, una fotografia semplice eseguita l’1.1.2026 sarebbe tutelata fino al 31.12.2096. Se la foto, in seguito a contenzioso, fosse dichiarata creativa (ma anche se qualcuno la considerasse tale) il 30.12.2096 e l’autore morisse il medesimo giorno, la foto godrebbe della più ampia tutela dell’art. 2 L. 633/1941 e sarebbe tutelata fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Cioè fino a 30.12.2166, al pari della fotografia creativa!
Anche se, in verità, i presupposti di legge sono assolutamente differenti.
È per questo motivo che la distinzione (con questi due periodi di tutela) è stata sempre bocciata dalle convenzioni tra paesi in materia di diritto d’autore, anche perché in violazione del principio della necessità di eliminare qualunque formalità aggiuntiva per il riconoscimento di qualunque tutela alla fotografia.
La fotografia, come ogni opera, si tutela (e si autotutela) senza bollini o date o timbri, o che altro.
In terzo luogo, la norma non appare retroattiva.
Secondo il nostro ordinamento giuridico, la legge non dispone che per l’avvenire (art. 11 Preleggi) – anche se con le dovute eccezioni in campo penale, con applicazione del principio del favor rei – e qui non vi è nemmeno una norma transitoria.
Pertanto, tutte le fotografie semplici eseguite prima del 18 dicembre 2025 (data in vigore della modifica) avranno il regime di tutela precedente (20 anni dalla data di produzione) e quelle eseguite dopo il nuovo regime di tutela (70 anni dalla data di produzione).
Innegabile l'irretroattività della norma, ma potrebbe esser applicata alle fotografie per le quali il ventennio non è ancora trascorso e ciò trattandosi della proroga di un termine.
Pertanto, una foto semplice eseguita il 17 dicembre 2025 non godrebbe della nuova scadenza, mentre una eseguita il 18 dicembre 2025, godrebbe della nuova scadenza.
Il tutto porterà ad una assoluta confusione nell’individuazione del periodo di tutela.
In quarto luogo, una attenta e precisa disciplina del “fair use” (che in Italia non è normato) avrebbe avuto effetti molto favorevoli sull’uso consapevole della fotografia.
Ma ci si chiede perché non si affronti, una volta per tutte e in modo attuale, la problematica della creatività nell’immagine (e non solo in quella fissa – nelle varie forme - ma anche in quella in movimento).
Già il diritto ha mal sopportato l’ingresso della fotografia (e cioè di un mezzo tecnologico, quale la camera fotografica) nello spazio creativo, applicando in modo farraginoso le norme del diritto d’autore e dovendo riconoscere una creatività ad un mezzo che, oramai, non aveva (ed ora, non ha) più nulla di umano e/o riconducibile interamente alla sua mano.
Ora, in questo tempo, l’AI converte un prompt testuale in video, fotografia, musica: come riuscire a valutare il prodotto realizzato con “l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale” se sia il “risultato del lavoro intellettuale dell’autore”?
Perché non riflettere sull’approccio normativo e abbandonare il principio della “personalità dell’autore” e convertirsi ad al principio della “regia dello sguardo”?
Oppure virare verso la definizione normativa di altri ordinamenti, quale quelli anglosassone, che riconosce una tutela estesa alle produzioni fotografiche e filmiche che siano frutto di “lavoro, competenza, capacità”?
Avv. Massimo Stefanutti
Photography Lawyer
Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale


