23 febbraio 2026
La brevettabilità delle invenzioni di intelligenza artificiale: la svolta della Supreme Court inglese e le possibili implicazioni nel contesto europeo
di Arianna Serafini
L’11 febbraio 2026 la Corte Suprema del Regno Unito ha pronunciato una sentenza destinata a lasciare un segno profondo nella disciplina brevettuale internazionale: nel giudizio Emotional Perception AI Ltd v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, la Suprema Corte ha stabilito che un’invenzione basata su reti neurali artificiali (ANN1), ossia un sistema di intelligenza artificiale, può, in linea di principio essere brevettata. La Corte ha infatti stabilito che l’esclusione della brevettabilità dei programmi per elaboratore in quanto tali non si applica quando l’invenzione impiega un hardware fisico reale come elemento essenziale della rivendicazione, non essendo conseguentemente corretto considerare l’ANN come un semplice software astratto escluso ipso facto dalla brevettabilità.
Il ricorso è stato promosso dalla società Emotional Perception AI Ltd, la quale, dopo aver visto accogliere dall’Alta Corte la propria impugnazione del rigetto della domanda di brevetto pronunciato da parte del Hearing Officer dell’UK Intellectual Property Office, ha contestato la successiva pronuncia della Corte d’Appello che, su ricorso del Comptroller General of Patents, aveva ripristinato la prima decisione di rigetto. Tutte queste determinazioni erano state adottate applicando i criteri interpretativi fissati nel precedente Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (2006), pronuncia di riferimento della giurisprudenza inglese in materia di brevetti software negli ultimi vent’anni.
Il ricorso verteva sulla possibilità di ottenere, nel Regno Unito, la concessione di un brevetto per un sistema basato su un’ANN. In particolare, la società ricorrente aveva depositato domanda di brevetto per un sistema o metodo finalizzato all’impiego di un’ANN per generare raccomandazioni di file multimediali, consentendo a un utente interessato a un determinato contenuto - quale un brano musicale, un video o un testo - di ricevere suggerimenti di file in grado di suscitare una risposta emotiva analoga a quella evocata dal contenuto originario. La ricorrente sosteneva che il sistema proposto fosse in grado di fornire tale servizio in maniera più efficiente e precisa rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato.
La controversia si incentra sull’interpretazione dell’articolo 52, paragrafi 2, lettera c), e 3, della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), nonché della disposizione corrispondente della sezione 1(2)(c) del Patents Act 1977, che esclude dalla brevettabilità i “programmi per computer in quanto tali”. Il ricorso dinanzi alla Corte Suprema ha sollevato tre questioni fondamentali: se i criteri elaborati nel caso Aerotel debbano essere superati; se una rete neurale artificiale possa qualificarsi come “programma per computer” o contenerne uno; e, infine, se l’oggetto complessivo delle rivendicazioni debba considerarsi integralmente escluso dalla brevettabilità.
In estrema sintesi, su tali principali questioni la Corte ha stabilito, in primo luogo, che i tribunali del Regno Unito non dovrebbero più seguire il test in quattro fasi stabilito nel caso Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors per valutare se un’invenzione, in particolare software e metodi commerciali, sia esclusa dalla brevettabilità, bensì adottare l’approccio “any hardware” promosso dall’Enlarged Boards of Appeal dell’European Patent Office (decisione G 1/19).
Secondariamente, la Corte ha stabilito che una rete neurale “rappresenta un insieme di istruzioni per manipolare i dati in un modo specifico al fine di ottenere un risultato desiderato” e debba, quindi, essere considerato come un “programma per computer” ai sensi dell’articolo 52(2)(c) CPE.
In merito al terzo e ultimo punto, invece, la Corte non ha ritenuto opportuno decidere nel merito della brevettabilità dell’invenzione reclamata, in quanto essendo stato il caso dibattuto esclusivamente sulla base dell’approccio Aerotel, la stessa non avrebbe ricevuto argomentazioni abbastanza dettagliate per applicare l’approccio promosso dalla citata giurisprudenza dell’Enlarged Boards of Appeal dell’European Patent Office. La Supreme Court ha, pertanto, rinviato il caso Hearing Officer dell’UK Intellectual Property Office affinché lo stesso verifichi i restanti requisiti di brevettabilità dell’invenzione reclamata.
La decisione segna una chiara cesura rispetto alla prassi consolidata nel diritto inglese, fondata sul test Aerotel, elaborato nell’ambito del caso Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd del 2006, e si allinea invece all’approccio seguito dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) come delineato nella più recente decisione dell’Enlarged Board of Appeal dell’EPO n. G 1/19, secondo cui la presenza di qualsiasi elemento hardware conferisce al claim un carattere tecnico suscettibile di superare l’esclusione e soddisfare il primo accertamento di ammissibilità.
La decisione della Corte Suprema britannica, pur essendo formalmente limitata alla giurisdizione del Regno Unito, assume una rilevanza internazionale in quanto armonizza la prassi nazionale con i principi interpretativi consolidati in ambito europeo. Il quadro normativo di riferimento è formato dal combinato disposto del paragrafo 2, let. c) e del paragrafo 3 dell’art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC), il quale, pur escludendo dalla brevettabilità, tra gli altri, i “programmi per computer”, specifica che se l’oggetto rivendicato possiede carattere tecnico, non è escluso, di per sé, dalla brevettabilità ai sensi del paragrafo 2. Su tali norme si fonda l’intera costruzione ermeneutica dell’EPO, volta a distinguere il software astratto (non brevettabile) da quello che produce un “effetto tecnico ulteriore” (further technical effect). Secondo la giurisprudenza costante della Grande Camera di Ricorso dell’EPO, l’esclusione di brevettabilità di un software è superata quando, attraverso la sua esecuzione su un computer, produce effetti che vanno oltre le normali interazioni fisiche tra software e hardware. Ai fini della brevettazione, inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza dell’EPO, il software dovrà fornire un contributo tecnico rispetto allo stato dell’arte, non costituire un procedimento eseguibile potenzialmente solo come atto mentale e, come già detto, produrre un effetto tecnico ulteriore.
L’approccio dell’EPO, spesso definito “any hardware approach” o “two-hurdle approach”, prevede, dunque, una duplice valutazione. La prima fase, ove si valuta se l’oggetto rivendicato abbia carattere tecnico. La presenza di un qualsiasi elemento hardware o l’interazione con un processo fisico esterno è generalmente sufficiente a superare questa prima soglia, conferendo al claim la natura di invenzione ai sensi dell’art. 52 EPC. La seconda fase, in cui l’invenzione viene esaminata secondo i requisiti tradizionali di novità, attività inventiva e applicazione industriale.
La sentenza britannica, pertanto, recepisce, in netta cesura rispetto alla giurisprudenza in materia applicata nel Regno Unito negli ultimi vent’anni, un principio già radicato nel sistema del brevetto europeo, secondo cui il focus dell’analisi non si concentra sulla natura del mezzo (software), ma sul risultato tecnico conseguito.
È opportuno sottolineare che la decisione della Suprema Corte del caso Emotional Perception AI Ltd v Comptroller General of Patents non apre le porte a una brevettabilità indiscriminata di qualsiasi tecnologia AI. La pronuncia, accolta favorevolmente dagli avvocati inglesi come un impulso alla brevettabilità delle innovazioni in ambito intelligenza artificiale, si limita a chiarire che tali invenzioni non sono escluse a priori, rimanendo, ad ogni modo, necessario il superamento dell’esame rigoroso dei requisiti tradizionali di novità, attività inventiva e applicazione industriale. Inoltre, la questione della brevettabilità del software rimane distinta da quella, altrettanto dibattuta, dell’attribuzione della qualità di inventore agli stessi sistemi di intelligenza artificiale. Su questo punto, la stessa Corte Suprema del Regno Unito, nel precedente caso Thaler v Comptroller-General, ha stabilito che un sistema di intelligenza artificiale non può essere designato come inventore, poiché la legge richiede che l’inventore sia una persona fisica.
In conclusione, tuttavia, la recente sentenza britannica rappresenta un importante passo verso la convergenza internazionale sulla protezione delle innovazioni nel campo dei software e dell’intelligenza artificiale, nonchè verso l’armonizzazione della relativa disciplina nel contesto internazionale.
1 Un Artificial Neural Network (“ANN”) è un modello ispirato al funzionamento del cervello umano, capace di apprendere tramite tecniche di machine learning: può essere addestrata a svolgere un determinato compito e a migliorare progressivamente le proprie prestazioni attraverso un processo iterativo di confronto tra i risultati generati e risultati- obiettivo previamente individuati.
Avv. Arianna Serafini
Studio Previti Associazione Professionale


