11 maggio 2026
Pastiche e sampling: la pronuncia della Corte UE
di Stefano Leanza
Con la sentenza del 14 aprile 2026, C-590/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito quando l’eccezione di pastiche può operare anche rispetto al campionamento musicale. Il riutilizzo di elementi caratteristici di un brano preesistente può essere lecito solo quando l’opera nuova instaura con quella originaria un dialogo artistico o creativo riconoscibile.
Dal parere dell’Avvocato Generale alla decisione della Corte
Nel precedente contributo sull’eccezione di pastiche nel diritto d’autore avevamo esaminato le conclusioni dell’Avvocato Generale Emiliou nella causa C-590/23, soffermandoci sulla difficoltà di attribuire un perimetro preciso a una nozione presente da tempo nel diritto unionale, ma raramente applicata in modo autonomo. La Corte di Giustizia è ora intervenuta sulla stessa vicenda, fornendo alcuni chiarimenti importanti.
La decisione non riguarda soltanto il pastiche in astratto. Essa si colloca, infatti, nel lungo contenzioso tedesco relativo al brano Nur mir, nel quale era stata utilizzata una breve sequenza ritmica tratta da Metall auf Metall dei Kraftwerk. Il problema giuridico era capire se tale riuso potesse essere giustificato come pastiche.
Che cos’è il sampling
Per evitare equivoci, occorre distinguere subito due piani. Il sampling è, anzitutto, una tecnica musicale. Consiste nel prelevare un frammento sonoro da una registrazione già esistente e nel riutilizzarlo all’interno di un nuovo brano.
Il campione può essere molto breve, anche di pochi secondi. Tuttavia, se resta riconoscibile, può incidere sui diritti del titolare del fonogramma e, a seconda dei casi, anche sui diritti d’autore relativi all’opera musicale. In altri termini, il fatto che il frammento sia minimo non lo rende automaticamente libero.
Che cos’è il pastiche
Il pastiche, invece, non è una tecnica musicale, ma una eccezione giuridica. È previsto dall’art. 5, par. 3, lett. k), della Direttiva 2001/29/CE, accanto alla caricatura e alla parodia. Più di recente, l’art. 17 della Direttiva 2019/790 lo ha confermato tra le eccezioni rilevanti anche nell’ambiente digitale.
La differenza è decisiva: un campionamento può essere realizzato senza che vi sia pastiche; e, al contrario, un pastiche può esistere anche al di fuori del sampling musicale. Il sampling indica il mezzo tecnico con cui si prende un frammento sonoro. Il pastiche indica, invece, una possibile ragione giuridica che, in presenza di certe condizioni, consente quel riuso senza autorizzazione.
Il chiarimento della Corte
Secondo la Corte, l’eccezione di pastiche comprende le creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando differenze percepibili rispetto ad esse, e che utilizzano alcuni elementi caratteristici protetti per instaurare un dialogo artistico o creativo riconoscibile.
Questa definizione contiene tre passaggi. In primo luogo, l’opera nuova deve evocare quella precedente. In secondo luogo, deve distinguersene in modo percepibile. In terzo luogo, il richiamo non deve essere meramente ornamentale o nascosto: deve contribuire a un rapporto creativo riconoscibile tra l’opera nuova e l’opera richiamata.
Il dialogo artistico o creativo
Il punto più interessante della sentenza è proprio il riferimento al “dialogo” con l’opera preesistente. Il pastiche non richiede necessariamente ironia, satira o critica, come accade spesso nella parodia. Può consistere anche in un omaggio, in una imitazione stilistica o in un confronto creativo.
Questa apertura è importante per molte pratiche artistiche contemporanee, fondate sul riuso, sulla citazione e sulla rielaborazione. Tuttavia, la Corte non afferma che qualsiasi richiamo a un’opera precedente sia sufficiente. Il dialogo deve essere riconoscibile come tale da chi conosce l’opera originaria. Non basta, dunque, “prendere” un frammento: occorre che quel frammento svolga una funzione espressiva nella nuova opera.
L’intenzione dell’autore
Un ulteriore profilo riguarda l’intenzione soggettiva dell’autore del riuso. La Corte chiarisce che non è necessario accertare se l’autore avesse effettivamente l’intenzione interna di realizzare un pastiche. Ciò che conta è il risultato percepibile.
La soluzione è ragionevole. Nei giudizi sul diritto d’autore, indagare la volontà psicologica dell’autore rischierebbe di rendere l’eccezione difficilmente applicabile. È più coerente valutare l’opera come appare: se essa evoca un’opera precedente, se se ne distingue e se instaura con essa un rapporto creativo riconoscibile.
Nessuna libertà generale di campionamento
La sentenza, però, non deve essere letta come una liberalizzazione del sampling. La Corte ammette che il sampling possa rientrare nell’eccezione di pastiche, ma non afferma che ogni campionamento riconoscibile sia lecito.
Resta escluso il riuso che si limiti a incorporare un frammento altrui senza reale rielaborazione. Restano esclusi anche il plagio e le imitazioni dissimulate. Il pastiche non è una clausola “pigliatutto” e non può trasformarsi in una via generale per aggirare l’autorizzazione dei titolari dei diritti.
Un equilibrio ancora delicato
La pronuncia cerca di bilanciare due esigenze opposte. Da un lato, la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi. Dall’altro, la libertà artistica, che comprende anche forme di creazione basate sul riuso di materiali preesistenti.
La Corte riconosce che il diritto d’autore non può isolare l’opera dal dialogo culturale in cui essa vive. Allo stesso tempo, ribadisce che tale dialogo deve avere un contenuto creativo riconoscibile e non può ridursi a mera appropriazione. È proprio in questo confine, sottile e mobile, che si giocherà l’applicazione futura del pastiche: uno strumento utile per proteggere la creatività trasformativa, ma pericoloso se trasformato in una giustificazione automatica di ogni prelievo.
Avv. Stefano Leanza
Studio Previti Associazione Professionale


