23 marzo 2015
Il TAR conferma gli obblighi di trasparenza nello svolgimento dell’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore
Con la sentenza del 25 febbraio 2015 n. 3282, il TAR del Lazio afferma la centralità degli obblighi di trasparenza che devono essere alla base dello svolgimento dell’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, esigenza fondamentale sia per gli enti di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore, che per gli utilizzatori dei diritti, tra cui i fornitori di servizi media audiovisivi.
In particolare gli utilizzatori hanno l’esigenza, oltre che di poter interloquire con i soggetti che legittimamente esercitano l’attività di intermediazione e che siano effettivamente in possesso dei requisiti richiesti dal DPCM del 19.12.12, di avere accesso alle informazioni circa le opere e i nominativi dei titolari dei diritti connessi amministrati dai singoli enti di gestione collettiva e circa i possibili accordi tra diversi enti di gestione collettiva dei diritti di artisti interpreti esecutori di una stessa opera.
Il giudice amministrativo era stato adìto dal Nuovo IMAIE che si era visto negare l’accesso da parte di SIAE ai documenti contenenti le informazioni circa l’elenco dei titolari dei diritti amministrati e dei compensi maturati per copia privata e che la SIAE ha il compito di ripartire tra le imprese di cui all’art. 3, comma 2, del DPCM del 19.12.12, ai sensi del DPCM del 17.01.2014.
Il Nuovo IMAIE ha sostenuto il proprio interesse legittimo all’accesso alle banche dati informatiche delle opere e dei nominativi dei titolari dei diritti connessi amministrati nonché ai documenti contenenti le informazioni circa i compensi maturati per copia privata, proprio in virtù delle disposizioni di legge che impongono alle società che intendono agire nel nuovo mercato libero dei diritti connessi al diritto d’autore un insieme di obblighi tra i quali quello di tenuta di banche dati informatiche delle opere e dei nominativi dei titolari dei diritti connessi amministrati e della loro libera consultabilità. SIAE non ha invece fornito la documentazione richiesta in virtù di un presunto dovere di tutela della privacy.
L’art. 39 della legge 24.03.2012 n. 27 ha infatti liberalizzato il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, con la finalità di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, con ciò di fatto ponendo fine al monopolio del Nuovo IMAIE.
Tale liberalizzazione è stata poi specificatamente attuata da due successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il DPCM del 19.12.12 ha stabilito, per i soggetti che intendessero accedere al mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, un elenco di requisiti minimi (ben 31) per poter svolgere l’attività di amministrazione e intermediazione di tali diritti – tra i quali la necessità di dotarsi di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, contenente le opere e i nominativi dei titolari dei diritti connessi amministrati, nonché accessibile ai titolari dei diritti ed agli utilizzatori (cioè coloro che utilizzano le opere amministrate da tali enti di gestione).
Il DPCM del 17.01.2014 ha poi imposto che tali banche dati fossero liberamente consultabili mediante strumenti telematici e ha fissato alcuni criteri di ripartizione degli obblighi di rendicontazione a carico dei produttori delle opere ed anche a carico degli utilizzatori delle stesse.
Nella propria decisione il TAR ha affermato, anzitutto, la mancanza di esigenze di tutela della privacy relativamente ai documenti richiesti dal Nuovo IMAIE, fondando il proprio convincimento sulla circostanza che i già menzionati DCPM hanno espressamente stabilito l’obbligo di tenuta di una banca dati informatica delle opere e dei nominativi dei titolari dei diritti connessi amministrati consultabile ed accessibile liberamente sia per le società operanti nel settore dei diritti connessi al diritto d’autore, sia per gli utilizzatori e che, pertanto, i dati che il Nuovo IMAIE ha richiesto alla SIAE sarebbero già dovuti essere consultabili da entrambe queste categorie di soggetti in virtù del regime di pubblicità previsto dalle norme.
Il TAR ha pertanto disposto l’esibizione da parte di SIAE dei documenti richiesti, comprensivi dei “nomi degli artisti inseriti negli elenchi e dei relativi codici fiscali” in versione non oscurata.
Diventa infatti imprescindibile, per un corretto sviluppo del mercato, basato sui principi della trasparenza e pubblicità richiesti dalla normativa sopra indicata e ribaditi dalla sentenza del TAR, che i soggetti che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore sviluppino, si dotino e mettano a disposizione sia degli altri enti di gestione collettiva sia degli utilizzatori una banca dati o diverse banche dati contenenti le opere e i nominativi dei titolari dei diritti connessi amministrati, ovvero le informazioni rilevanti ed utili per un corretto, oltre che sereno, utilizzo delle opere amministrate dai diversi enti di gestione collettiva.