• Diritti d'autore - Opere musicali e opere composte con la musica

9 giugno 2015

Musica “creativa”, ma abusivamente derivata da altra e valutazione del danno. La Cassazione si pronuncia sul brano musicale “Casa Bianca”

La Corte di Cassazione nella sua sentenza n. 11464 del 2015 (pubblicata il 03/06/2015) si è pronunciata in materia di valutazione del risarcimento del danno dovuto per violazione dei diritti d’autore (morali e di sfruttamento) in materia di brani musicali, nello specifico si trattava del risarcimento dovuto all’autore per l’abusivo sfruttamento del brano originale da cui è stata tratta la canzone Casa Bianca.

Nell’annoso caso che ha visto contrapporsi le parti sin dal 1995, l’autore della musica originaria, avendo ricevuto dal giudice il riconoscimento dei suoi diritti d’autore con contestuale risarcimento del danno, era ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano che gli aveva negato il riconoscimento dell’intero ammontare dei proventi maturati negli anni dallo sfruttamento indebito della sua opera come risarcimento per il mancato guadagno.

Nell’occasione la Corte ha avuto modo di precisare che l’opera d’ingegno, sia essa un brano musicale, un quadro, una scultura, un libro, un video, un cortometraggio, … tratta indebitamente dall’originale, non costituisce contraffazione se l’opera derivata si presenta come rielaborazione dell’originale, dotata di un riconoscibile apporto creativo. Perché si abbia contraffazione, è necessario che la condotta si sostanzi nella imitazione dell’opera originaria con differenze di mero rilievo e interesse (Cass. 20925/2005 e Cass. 9854/2012).

La Corte tuttavia ha rigettato il ricorso, in quanto ha spiegato che, sebbene l’autore dell’opera derivata che sfrutta indebitamente l’opera originaria, commette una violazione degli artt. 4 e 18 della Legge sul diritto d’autore, in ogni caso, il risarcimento da lucro cessante (in altri termini, il mancato guadagno) dovuto al primo autore non può consistere nell’intero utile percepito dallo sfruttamento dell’opera derivata da parte del secondo autore, in quanto da quell’intero è necessario decurtare i proventi provenienti da fattori riconducibili esclusivamente alla nuova opera.

Dunque, se è vero che l’autore che intende utilizzare l’opera originaria per trarne una derivata, deve rispettare il diritto morale e i diritti di sfruttamento dell’autore dell’opera originaria, rispettivamente menzionando negli usi dell’opera derivata l’autore dell’opera originaria, chiedendo l’autorizzazione all’uso e riconoscendo allo stesso un giusto compenso per lo sfruttamento, tuttavia se all’opera derivata si riconosce un carattere creativo suo proprio, ebbene nella fase di quantificazione del risarcimento se dovuto, tale carattere creativo deve essere sempre preso in considerazione.

 


Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legaleMACROS