29 giugno 2015

Foto pubblicate su Facebook: di chi sono i diritti di sfruttamento economico?

È recente la sentenza del Tribunale di Roma che ha stabilito che la pubblicazione su Facebook di contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale, come foto, immagini, video, non comporta “la cessione integrale a Facebook dei diritti fotografici spettanti all’utente” ma comporta esclusivamente la concessione di una “licenza non esclusiva, trasferibile, per l’utilizzo di qualsiasi contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook, valida finché il contenuto è presente sul social network”.

La controversia ha origine da una vicenda di cronaca della Capitale relativa al fenomeno delle “baby cubiste” oggetto di una serie di articoli di giornale pubblicati su un quotidiano nazionale. A corredo di tali articoli erano state pubblicate foto ritraenti alcuni locali notturni della Capitale scattate da un giovane fotografo e postate sulla sua pagina Facebook personale, ma tale pubblicazione era avvenuta senza il consenso dello stesso nonché a sua insaputa.

I genitori del giovane fotografo minore d’età, esercenti la patria podestà sullo stesso, hanno adito le vie legali per vedere accertare e dichiarare il carattere di opera fotografica delle foto scattate dal figlio ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge n. 633/41 nonché la responsabilità dei soggetti che hanno contribuito alla pubblicazione delle foto in questione sul quotidiano per violazione di diritto d’autore ed il conseguente risarcimento danni a favore del proprio figlio, autore delle foto in questione.

La sentenza tocca e chiarisce numerosi aspetti riguardanti il complesso rapporto tra Facebook e i contenuti pubblicati sul famoso social network coperti da diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, è interessante la statuizione del Tribunale secondo cui l’art. 2 delle “Condizioni di licenza di Facebook” che distingue tra il concetto di “Contenuti IP” (fotografie e video coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti) e quello di contenuti semplici non coperti da tali diritti, andrebbe interpretato nel senso che “la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l’impostazionèpubblicà riguarda esclusivamente le informazioni e non i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”.

Questo significa che nessun soggetto è libero di prelevare e/o utilizzare immagini fotografiche rintracciate su Facebook soltanto perché pubblicate sul social network con l’impostazione “pubblica” a meno che non vi sia il consenso del titolare e non sia stato corrisposto allo stesso il giusto compenso. Diversamente, qualsiasi soggetto è libero di utilizzare le informazioni rintracciate su Facebook non coperte da diritti di proprietà intellettuale.

Pertanto, nonostante la pubblicazione delle foto in oggetto sulla pagina Facebook personale del giovane fotografo, quest’ultimo ha mantenuto la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle stesse a titolo orinario in quanto autore.

Altra interessante problematica dipanata e chiarita dal Tribunale di Roma riguarda l’opportunità o meno di ritenere lecita la riproduzione di immagini fotografiche pubblicate su Facebook in mancanza di specificazione sulle stesse e del nome del fotografo e della data dell’anno di produzione della fotografia, così come richiesto dall’art. dall’art. 90 della Legge n. 633/41, nel caso in cui non vi sia stata né l’autorizzazione dell’autore né il pagamento allo stesso di un equo compenso.

A tal proposito il Tribunale, ha ritenuto che “nell’era digitale e dello scambio di files digitali vada offerta una interpretazione evolutiva della normativa in esame, risalente all’anno 1941”,

Pertanto, con una interpretazione in chiave moderna della Legge n. 633/41, probabilmente anche sulla base della previsione generale dell’art. 8 di tale Legge secondo cui “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso…”, il Tribunale ha ritenuto riconoscibile l’autore in quanto titolare della pagina Facebook su cui erano state caricate le foto.

In particolare, è stato ritenuto che nel caso in cui il file digitale contenente la fotografia sia stato prelevato e scaricato da una “pagina web riconducibile al titolare del diritto o nella quale siano chiaramente indicati a fianco della fotografia il nome di colui che è titolare dei diritti fotografici e la data di scatto”, la riproduzione di tale file è considerata abusiva in mancanza e dell’autorizzazione dell’autore e del pagamento allo stesso di un equo compenso. Difatti, in tali casi, colui che preleva o scarica il file digitale “è posto in condizione di individuare, con l’ordinaria diligenza, il nome del fotografo e la data della fotografia”, anche se tali informazioni non sono collocate sulla fotografia ma in prossimità della stessa.

Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, il fatto che le foto fossero state pubblicate sulla pagina Facebook personale del giovane fotografo, costituiva “una presunzione grave, precisa e concordante” della titolarità dei diritti fotografici in capo allo stesso, in quanto titolare della pagina facebook nella quale le immagini erano state pubblicate. In presenza di tali indizi, si assisteva, inoltre, ad una inversione dell’onere della prova, presupponendosi la titolarità dei diritti fotografici in capo al giovane fotografo e spettando, pertanto, al riproduttore provare che la sua utilizzazione avesse ad oggetto un “file digitale non coperto da diritto di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la fotografia sul sito Facebook”.


 

Avv. Angela Di Blasio
Bugnion S.p.A.