• Diritti d'autore - Opere fotografiche

8 luglio 2015

Libertà di panorama: la Relazione della Commissione Giuridica al voto del Parlamento Europeo

Il prossimo 9 luglio 2015, il Parlamento Europeo voterà la Relazione della Commissione Giuridica sull'attuazione della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione: tra gli emendamenti a tale relazione che verranno votati in tale sede, quello della c.d. “libertà di panorama” ha suscitato un acceso dibattito.

La Direttiva 2001/29/CE già prevedeva, all’art. 5 par. 3 lett. h, la facoltà per gli Stati Membri di recepire una eccezione al diritto di autore, la c.d. “libertà di panorama”, in forza del quale scattare e riprodurre fotografie di opere dell’architettura e della scultura posti stabilmente in luoghi pubblici sarebbe consentito senza autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti d’autore, sempre se tali usi siano effettuati per fini non commerciali.

Tale eccezione è stata recepita dai paesi europei in modo diverso e, in alcuni stati, l’utilizzo ai fini commerciali è stato posto quale limite alla “libertà di panorama”:

Proprio sulla definizione di “utilizzo commerciale” le posizioni degli europarlamentari sono però ancora molto distanti, cosicché il dibattito è ancora aperto. La discussione è particolarmente acceso in considerazione del fatto che nelle condizioni di servizio agli utenti dei principali social network (tra i quali Facebook), è previsto che gli utenti autorizzino la piattaforma a utilizzare a fini commerciali i contenuti pubblicati dagli utenti nel loro profilo (quindi anche fotografie e sequenze video) e che abbiano acquisito dagli aventi diritto ogni relativo diritto.

La proposta originale della Relazione dalla europarlamentare del Partito Pirata Julia Reda prevedeva che: “Calls on the EU legislator to ensure that the use of photographs, video footage or other images of works which are permanently located in public places is permitted”.

Tale testo è stato però emendato in senso opposto dalla Commissione Giuridica: “Considers that the commercial use of photographs, video footage or other images of works which are permanently located in physical public places should always be subject to prior authorisation from the authors or any proxy acting for them”.

Per conoscere quale orientamento prevarrà occorrerà seguire il voto del 9 luglio e i successivi sviluppi del dibattito.

Nel frattempo, la giurisprudenza degli stati Membri continua a pronunciarsi in merito alla libertà di panorama. Tra i casi recenti più conosciuti, quello in merito all’utilizzo di fotografie scattate alla Tour Eiffel. Le corti francesi hanno deciso che le fotografie scattate di giorno sono liberamente pubblicabili, essendo ormai scaduto il diritto d’autore spettante all’architetto che la progettò; al contrario per quelle scattate di notte è necessario il consenso dell’ente che gestisce il monumento in quanto i giochi di luce che la caratterizzano sono ancora protetti da diritto d’autore.

In Italia, la legge sul diritto d’autore non contiene alcuna specifica eccezione che consenta l’utilizzo per le fotografie scattate ad opere dell’architettura e della scultura poste in luoghi pubblici.  L’art. 70 della legge consente però sia il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o parti di opere e la loro comunicazione al pubblico, così come anche la libera pubblicazione attraverso la rete internet di fotografie - a bassa risoluzione o degradate – per soli fini di critica o discussione, purché ciò non costituisca attività concorrenziale rispetto all’utilizzazione economica della fotografia spettante al titolare dei diritti di sfruttamento.

Discorso a sé va fatto per i beni culturali, come definiti all’art. 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per l’utilizzazione a fini commerciali delle immagini riproducenti tali beni, l’art. 108 del citato Codice prevede espressamente che debbano essere corrisposti i canoni di concessione e/o i corrispettivi di riproduzione determinati dall’autorità che li ha in consegna. Per tali beni il medesimo articolo stabilisce che i canoni di riproduzione possano non essere versati solo in caso di “riproduzioni richieste da privati per uso personale, o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione”.

Il dibattito sulla “libertà di panorama” anche nel nostro paese è stato affrontato più volte e resta ancora aperto. In particolare tra il 2007 e il 2008, sono state presentate molteplici interrogazioni parlamentari a sostegno di una limitazione della libertà di panorama come oggi regolata dalla legge sul diritto d’autore, soprattutto attraverso Internet, e quindi a sostegno dell’orientamento più restrittivo rispetto a quello proposto nella Relazione del Partito Pirata. Nessuna di tali interrogazioni ha avuto seguito, ma il dibattito potrebbe ravvivarsi alla luce della discussione in sede europea in corso.

 


Avv. Elisabetta Mina
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati