• Diritti d'autore - Opere fotografiche

21 luglio 2015

Libertà di panorama. Cos’è e perché serve una legge.

Cos’è la libertà di panorama? Si è fatto un gran parlare, nelle ultime settimane, di libertà di panorama. Spesso, per la verità, facendo confusione, in una materia che, obiettivamente, è tutt’altro che semplice. Per provare a fare chiarezza, occorre procedere con ordine, suddividendo le possibili ipotesi. Preliminarmente, però, occorre rispondere a due domande. Cos’è la libertà di panorama e perché se ne sta parlando così tanto?


(Foto: ROMA / Augusto De Luca)


Partiamo da quest’ultima domanda, perché di più agevole soluzione. Il mese scorso, la Commissione giuridica ha votato il rapporto dell’eurodeputata Julia Reda sulla modifica delle regole comunitarie sul copyright e, in particolare, sulla revisione della direttiva InfoSoc.

Uno dei punti più controversi, sui quali infatti non è stato raggiunto alcun accordo, è quello della libertà di panorama, materia sulla quale l’art. 5(3)(h) della direttiva InfoSoc ha rimesso alla discrezionalità degli Stati membri la possibilità di introdurre eccezioni alle regole nazionali sul copyright.

La libertà di panorama – e veniamo alla seconda domanda preliminare – consiste nella possibilità di effettuare riprese o scattare fotografie di opere dell’architettura o di opere d’arte collocate in un luogo pubblico. I singoli Stati dell’Unione europea, in assenza di un’indicazione dalla legislazione comunitaria, hanno adottato approcci differenti, che spaziano da una libertà assoluta, tipica degli ordinamenti di common law, a fortissime chiusure, come quelle suggerite recentemente dai giudici francesi. In Italia, non ci sono norme che disciplinino la questione e, nel silenzio della legge, deve ritenersi che, in caso di opere protette e non cadute in pubblico dominio, sia necessario pagare i diritti o ottenere una licenza per le riprese o le foto di tali beni.

La frammentazione legislativa dei singoli ordinamenti nazionali aveva suggerito di introdurre una modifica, che consentisse foto e riprese di opere protette, purché collocate a titolo stabile in un luogo pubblico. Si pensi, ad esempio, al museo dell’Ara Pacis: è un’opera dell’architettura, tutelata dal diritto d’autore, i cui diritti non sono ancora caduti in pubblico dominio, liberamente visibile e stabilmente collocata in un luogo pubblico. Istintivamente, si potrebbe pensare che si tratti di un bene comune, perché oggetto della fruizione indistinta e non soggetta a restrizioni da parte di tutta la collettività.

Tuttavia, per alcuni, così non è. Infatti, a “controbilanciare” l’emendamento della Reda, è stato depositato un contro-emendamento, il n. 421, a firma dell’eurodeputato socialista Jean-Marie Cavada. Emendamento che proponeva che ogni ripresa o foto di beni situati in spazi pubblici (e “fisici”, come pedantemente si precisava nel testo dell’emendamento) dovesse essere soggetta, per tutti i Paesi dell’Unione europea, all’autorizzazione preventiva del titolare dei diritti d’autore (e, quindi, salvo il caso di licenze a titolo gratuito, al pagamento dei relativi diritti).

Entrambi gli emendamenti sono stati bocciati dal Parlamento europeo il 9 luglio scorso: un pareggio a reti inviolate, per ricorrere a una metafora calcistica. E, quindi, ritorno all’incertezza precedente, soprattutto per quei Paesi, come il nostro, in cui non esiste una legislazione ad hoc sull’argomento.

Si resta, quindi, in uno stato di incertezza. Tuttavia, provando a tratteggiare i contorni di un vademecum per artisti e altri operatori culturali, proviamo a scomporre le varie ipotesi, pur nella consapevolezza che, in taluni casi, non vi sia una risposta certa.

Prima di affrontare i singoli aspetti della problematica, mi sembra opportuno sgombrare il campo da talune idee errate che si stanno diffondendo. Ad esempio, l’idea secondo cui le fotografie ai monumenti, ai beni culturali e alle opere protette dal diritto d’autore sarebbe vietate in tutti i casi.

Così non è: le foto per finalità personali sono infatti ammesse e lecite. Se visito un museo, posso farmi fotografare accanto ad un dipinto o ad una scultura, se poi quella foto è destinata ad un album dei ricordi (per i più retrò) o alla memoria del mio computer o del mio smartphone.

Diverso, ma lo si vedrà a breve, è il caso in cui voglia utilizzare quell’immagine per finalità altre, che fuoriescono dall’ambito strettamente personale.

Si è anche detto che non sarebbe possibile pubblicare le foto personali sulla propria pagina di Facebook. Questa seconda affermazione è astrattamente corretta, atteso che Facebook (e, in genere, i social network) acquisiscono dagli utenti, al momento della registrazione alla piattaforma, il diritto di riutilizzare le loro immagini, in virtù di una co-licenza.

Peraltro, sempre nelle condizioni di accesso ai social network, dichiariamo di essere titolari dei diritti dei contenuti che pubblichiamo. Insomma, se scattate la foto nel museo e la tenete per voi, nessun problema. Se, però, volete farla vedere ai vostri amici (perché, come dice Beckett, non si accontentano di aver vissuto, bisogna anche che ne parlino) allora dovreste seguire le regole che a breve tenterò di spiegare. Dubito, in ogni caso, che le possibilità di essere citati in giudizio per una foto pubblicata sul proprio profilo Facebook siano così elevate. Ma tant’è.

 

Posso pubblicare la foto delle dee Iside e Sekhmet del Museo egizio di Torino? Ovvero, beni pubblici non collocati all’esterno, in pubblico dominio.

È il caso dei beni di proprietà dello Stato che sono custoditi in musei, biblioteche, archivi e così via discorrendo: si pensi, a titolo di esempio, ad un vaso etrusco custodito al Museo Guarnacci di Volterra. La fruizione di tali beni è riservata, nel senso che occorre accedere, pagando un biglietto o meno, al luogo in cui i beni stessi sono fisicamente conservati.

Si tratta di un’ipotesi la cui risoluzione è agevole, perché espressamente disciplinata dal Codice dei beni culturali, che, all’art. 107, stabilisce che «Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna». I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni e, quindi, dalla singola istituzione museale, dalla singola biblioteca, ecc.

Canoni e corrispettivi, da pagare in genere in via anticipata, non sono dovuti in caso di utilizzazione per scopi strettamente personali ovvero per motivi di studio o, ancora, ma solo nel caso di soggetti pubblici, per finalità di valorizzazione dei beni stessi.
 


(Foto: Gonzague Petit Trabal, Cappella Sansevero, Napoli, Corradini)


Posso pubblicare le foto dei quadri di Mario Schifano al MACRO? Ovvero, beni pubblici non collocati all’esterno, non in pubblico dominio.

L’ipotesi è simile alla precedente, con una significativa variazione sul tema: in questo caso, le opere non sono cadute in pubblico dominio e, quindi, l’autore o altro titolare può ancora vantare i diritti sullo sfruttamento commerciale delle opere stesse. È il caso di un quadro il cui autore sia ancora vivente ovvero non sia morto da almeno settant’anni.

Salvo talune eccezioni, infatti, le opere cadono in pubblico dominio decorsi settant’anni dalla morte del loro autore. Vi è però una discrasia tra opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore e i beni tutelati dal Codice dei beni culturali.

Le prime sono tutte «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». I beni culturali, invece, sono «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico».

Su tali ultimi beni è esercitata, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni culturali, una verifica di interesse culturale che riguarda i beni, mobili o immobili, «che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni».

Nell’ipotesi ora considerata, per foto o video che riprendano le opere non cadute in pubblico dominio, occorrerà comunque rivolgersi all’ente che le detiene, al fine di valutare la sussistenza di eventuali accordi di licenza: potrebbe essere possibile, in altri termini, che i diritti di sfruttamento economico delle opere siano stati ceduti dall’autore all’ente stesso e che, quindi, i diritti d’autore vadano pagati a tale soggetto e non all’autore.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che la riproduzione di un’opera (anche nel caso in cui si realizzi un’opera derivata, come nel caso di fotografia o di video dell’opera originaria) è coperta dal diritto d’autore, che «non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all’originale, ma protegge l’utilizzazione economica che può effettuare l’autore mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell’opera in grado d’inserirsi nel mercato della riproduzione» (Cass., n. 11343/1996).

Sono ammesse, tuttavia, alcune eccezioni, elencate dagli artt. 65 e seguenti della legge sul diritto d’autore. Tra le varie ipotesi contemplate dalla legge, merita di essere ricordata quella di cui all’art. 70, comma 1-bis, che concerne la pubblicazione delle opere cc.dd. degradate o a bassa risoluzione. Si tratta di riproduzioni di immagini o di musiche, realizzate per mezzo di internet e in assenza di uno scopo di lucro. In altri termini, è possibile riprendere liberamente la fotografia di un bene tutelato dal diritto d’autore e pubblicarla sul proprio sito internet, purché ricorrano i tre presupposti anzidetti.

Pare opportuno precisare, anche in relazione alla prima ipotesi elencata, che la giurisprudenza ha sempre interpretato in senso restrittivo le nozioni di uso personale e di assenza di scopo di lucro. Si pensi al caso di una fotografia destinata a un calendario distribuito gratuitamente: sebbene non vi sia un ritorno economico diretto per l’autore della pubblicazione, tuttavia lo scopo di lucro non è escluso, giacché, per mezzo della pubblicazione stessa, l’autore potrebbe farsi pubblicità ovvero ospitare inserzioni pubblicitarie all’interno della propria opera.

Lo stesso, del resto, vale anche per i fini di studio: pubblicare la foto di un’opera tutelata dalla legge sul diritto d’autore o dal Codice dei beni culturali all’interno di un’antologia scolastica non esclude il pagamento dei diritti e dei canoni previsti dalla legge.
 


(Foto: Ed Coyle, The Pantheon)


Posso pubblicare una foto del Colosseo? Ovvero, beni collocati all’esterno, in pubblico dominio.

Entriamo adesso nelle ipotesi non disciplinate espressamente dalla legge italiana. La prima è quella dei beni pubblici collocati all’esterno e caduti in pubblico dominio: si pensi, ad esempio, al Colosseo, opera dell’architettura su cui non vi sono diritti d’autore.

Se scatto una foto del Colosseo e dopo creo una serie di cartoline, sono tenuto a pagare qualche ente? Il Comune di Roma? Lo Stato?

Nel silenzio della legge, la risposta – a parere di chi scrive – deve essere di segno negativo.

È vero che il Codice dei beni culturali, agli artt. 107 e 108, ricorre ad un’espressione ambigua, discorrendo di «beni in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali», senza distinguere tra beni collocati all’esterno o all’interno ovvero tra beni visibili senza accedere ad un luogo e beni conservati in musei, biblioteche, pinacoteche, ecc.

Sebbene l’analisi del diritto straniero evidenzi esempi di segno opposto (celebre è la proposta di legge egiziana che voleva imporre delle royalties sulle fotografie delle piramidi), la risposta, a nostro avviso, porta a ritenere che tali beni siano soggetti alla disciplina dei commons ossia siano beni comuni, fruibili, in qualsiasi modo, da chiunque.

Sul punto, ancorandoci all’analisi del diritto interno, deve essere segnalata l’interrogazione parlamentare depositata il 28 settembre 2007 dagli onorevoli Franco Grillini e Cinzia Dato, nella quale si chiedeva all’allora Ministro della Cultura, Francesco Rutelli, di disciplinare nel nostro ordinamento la libertà di panorama.

La risposta dell’Ufficio legislativo, datata 5 febbraio 2008 e firmata dal sottosegretario Danielle Mazzonis, sembra confermare la nostra interpretazione: «Pur non essendo espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, la libertà di panorama ossia il diritto spettante a chiunque di fotografare soggetti visibili, in particolare monumenti ed opere dell’architettura contemporanea, è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito. In altre legislazioni, invece, tale diritto è disciplinato diversamente a seconda dell’interesse che si ritiene di tutelare prevalentemente (si pensi, ad esempio, alla legislazione belga ed a quella olandese che consentono di fotografare liberamente solo gli edifici mentre è necessaria la richiesta di un permesso per le sculture ove costituiscano il soggetto principale della fotografia; oppure a quella tedesca secondo cui è possibile invece fotografare anche le sculture pubblicamente visibili per usi commerciali; infine a quella statunitense che, similmente a quella italiana consente di poter utilizzare le fotografie scattate in luoghi pubblici o aperti al pubblico per qualunque scopo, salvo che si tratti di opere d’arte non stabilmente installate in un luogo pubblico poiché in tal caso è necessaria l’autorizzazione del titolare). In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell’Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime».

La risposta del Ministero riconosce, quindi, una generale libertà di panorama nel nostro ordinamento, sulla base del principio (invero discutibile) secondo cui sarebbe lecito tutto ciò che non è espressamente vietato.

Non è infrequente, tuttavia, imbattersi in regolamenti di amministrazioni locali che, come nel caso del Comune di Lucca, richiedono autorizzazioni preventive, oltre al pagamento di diritti, nel caso di fotografie o riprese che avvengano sul suolo comunale e che non abbiano una finalità meramente privata. In estrema sintesi: sono libero di scattare una foto alla mia fidanzata con lo sfondo delle mura di Lucca, ma non posso realizzare un calendario con le bellezze lucchesi da distribuire ad amici e clienti, anche se si tratta di opere antiche e, quindi, senz’altro in pubblico dominio, se non pago il Comune.

Al di là della contestabile facoltà di un’amministrazione comunale di prevedere un simile balzello, non può non notarsi che, per questa via, si crea una rendita perpetua in capo al titolare del bene culturale, sia esso soggetto pubblico o privato. Se è comprensibile l’esigenza, non sempre felice, degli enti pubblici, a fronte di un’esposizione debitoria sempre più significativa, di far cassa con i beni culturali, non possono non notarsi le distorsioni di una simile opzione legislativa.

Innanzi tutto, deve notarsi, da un punto di vista strettamente teorico, che il diritto d’autore crea delle privative temporalmente limitate, costituendo un monopolio sullo sfruttamento economico dell’opera a favore dell’autore o degli altri titolari dei diritti d’autore, mentre, nell’esempio fatto, ci troviamo dinanzi ad un diritto illimitato: il diritto sulle mura che incorniciamo il meraviglioso centro storico di Lucca è un diritto senza tempo, che non risponde alle tradizionali esigenze del diritto d’autore e che non è in alcun modo uno strumento per incentivare la produzione culturale.

In secondo luogo, anche una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie non può che condurre ad una prevalenza degli interessi della collettività rispetto a quelli del singolo proprietario, pubblico o privato che sia. Un bene storico, a prescindere dalle “gabbie” normative, è innanzi tutto un bene della collettività: non è un caso se l’art. 9 della Costituzione assegna idealmente il patrimonio storico e artistico non agli enti pubblici (e tanto meno ai privati), ma alla Nazione.

Sotto il profilo pratico, ammettere limitazioni fondate sul diritto dei beni culturali o sul diritto d’autore rischierebbe di condurre ad esiti paradossali, se non addirittura disastrosi. Si pensi, ad esempio, a un’opera cinematografica che sia girata in una città ricca di monumenti. In teoria, la produzione dovrebbe preoccuparsi, oltre che dei tradizionali permessi per l’occupazione di suolo pubblico, anche di pagare tutte le royalties all’amministrazione comunale o ai singoli titolari dei diritti.

Penso a un film girato a Roma, le cui riprese potrebbero “cadere” incidentalmente su beni in pubblico dominio (il Colosseo, la Bocca della Verità) ovvero su beni su cui insistono ancora diritti d’autore (il museo dell’Ara Pacis o il Maxxi, la statua dedicata a Giovanni Paolo II a Termini, e così via).

Nessun film girato nelle nuove stazioni della metropolitana di Napoli, abbellita da decine di opere d’arte contemporanea: troppo complicato ed economicamente troppo costoso. Ma neanche nessun sito web sulle bellezze di Lucca, salvo pagare un Comune, cui evidentemente difetta la lungimiranza sufficiente a comprendere che una simile soluzione non fa che danneggiare le potenzialità turistiche della città, le cui enormi bellezze sono costrette ad un forzoso esilio dai canali di promozione indiretta offerti dalla rete internet.



(Foto: R2Hox – Murales 21)


Posso pubblicare una foto di L.O.V.E. di Maurizio Cattelan? Ovvero, beni collocati all’esterno, non in pubblico dominio.

Se seguissimo le indicazioni ministeriali, le medesime conclusioni dovrebbero valere anche per i beni situati all’esterno, ma non ancora caduti in pubblico dominio: del resto, la risposta del sottosegretario Mazzonis menzionava espressamente «il nuovo edificio dell’Ara Pacis». Tuttavia, cadendo in contraddizione, la medesima risposta ministeriale cita musiche e risoluzioni degradate o a bassa risoluzione, concludendo che «ove il soggetto fotografato fosse un’opera di autore vivente, l’utilizzo non potrà avvenire che nei limiti anzidetti».

Pertanto, in astratto, nulla potrebbe impedire al già ricordato Richard Meier, architetto del museo dell’Ara Pacis, o anche agli artisti di street art, che stanno abbellendo i sobborghi delle maggiori città italiane, di intentare un’azione giudiziaria contro un fotografo o un produttore cinematografico che dovessero riprendere una loro opera.

Serve, in definitiva, un intervento legislativo. Fallito il tentativo comunitario, si potrebbe spingere sulla soluzione nazionale, come caldeggiato anche dagli attivisti di Wikimedia.

Serve, in altri termini, una legge chiara, che preveda un’ulteriore eccezione alla legge sul diritto d’autore. Verosimilmente, al pari delle leggi europee che si sono occupate della questione (tra le altre: Germania, § 59 dell’Urheberrechtsgesetz, la legge sul copyright, che ammette la riproduzione delle opere collocate stabilmente in luoghi pubblici, in qualsiasi forma; Spagna art. 35 del Decreto Reale n. 1 del 1996, che consente di riprodurre in forma bidimensionale (foto, video, dipinti o disegni) «opere collocate permanentemente in parchi, strade, piazze o altri spazi pubblici»; Portogallo, 75(2) del Codigo do direito de autor e dos direitos conexos, che consente la riproduzione delle opere collocate in luoghi pubblici, a condizione che non contrastino – conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Berna, con lo sfruttamento normale dell’opera stessa; Danimarca, il cui art. 24 della legge sul diritto d’autore accorda la riproduzione in forma pittorica degli edifici, nonché delle altre opere collocate stabilmente in luoghi pubblici, a condizione che non siano l’elemento centrale della riproduzione, ecc.) l’eccezione in questione dovrebbe riguardare le opere stabilmente collocate in spazi pubblici, senza distinguere tra opere tutelate dal diritto d’autore e opere cadute in pubblico dominio, con esclusione delle opere destinate solo temporaneamente alla fruizione collettiva.

Allo stesso modo, sempre nel solco degli altri modelli europei, potrebbero essere incluse nell’eccezione al diritto d’autore le sole riproduzioni bidimensionali (disegni, dipinti, foto e video), nonché le utilizzazioni che non abbiano quale elemento centrale l’opera protetta: per essere più chiari, una fotografia che abbia come sfondo il museo dell’Ara Pacis dovrebbe essere consentita, non una fotografia che riproduca il solo museo.

L’ipertrofica bulimia in cui è caduto il diritto d’autore negli ultimi decenni ha determinato uno scollamento evidente dagli obiettivi di protezione originariamente prefissati. Tutelare i diritti economici dei titolari non può determinare una compressione dei diritti della collettività alla fruizione delle opere. Forse non dovremmo dimenticare che il diritto d’autore dovrebbe promuovere la creatività e non essere un limite alla diffusione della cultura.

 


Prof. Giovanni Maria Riccio
(Università di Salerno / Studio Legale e-Lex Belisario, Scorza, Riccio & Partners, Roma)