• Diritti d'autore - Opere fotografiche

3 novembre 2015

Opera fotografica o fotografia semplice? Il Tribunale di Milano ribadisce i criteri per distinguerle

Con due recenti sentenze il Tribunale di Milano ha fornito indicazioni utili sui criteri da adottare nell’esaminare una fotografia e valutare se essa costituisca un’opera fotografica o una fotografia semplice.

Dall’esito di tale esame dipende, infatti, il tipo di protezione che viene accordato dalla LDA alla fotografia stessa: l’opera fotografica è pienamente tutelabile ai sensi dell’art. 2 LDA (fino a 70 anni dopo la morte dell’autore) mentre la fotografia semplice è suscettibile della più limitata tutela, prevista dall’art. 92 LDA, che riconosce un solo diritto connesso per vent’anni dalla produzione della fotografia.

La prima delle due decisioni citate (sentenza n. 10279 del 15 settembre 2015) nel decidere sulla titolarità dei diritti di una serie di ritratti di una nota cantante lirica, realizzati su commissione e destinati a essere inseriti nella copertina e all’interno di un suo compact disc, si è espressa, tra l’altro, anche sulla natura di dette fotografie, ritenendole opere fotografiche, per aver riconosciuto in esse un personale apporto creativo dell’autore costituente quel quid pluris rispetto alla semplice riproduzione della realtà.

In particolare, il Tribunale ha osservato che le tre raffigurazioni del volto della cantante, oltre che a essere connotate da indubbia accuratezza tecnica, erano arricchite da una spiccata caratterizzazione espressiva nitidamente percepibile grazie anche all’impostazione complessiva di ciascun ritratto, costituente un’originale combinazione di prospettive, proporzioni, colori, distanze, luci e ombre.

La seconda decisione in commento (sentenza n. 10692 del 24 settembre 2015) è stata emessa a conclusione della causa introdotta dall’autore di una serie di scatti aventi a oggetto alcune pietanze (dolci e torte) che, secondo la prospettazione dell’attore, erano stati concessi in uso solo agli editori di una rivista di cucina e per un certo arco di tempo ormai scaduto ed illegittimamente utilizzati da altro editore per la pubblicazione di altra rivista.

In questo caso il Tribunale ha ritenuto trattarsi di fotografie semplici e, pur ribadendo quanto pacifico in giurisprudenza - cioè che tali scatti possono sicuramente manifestare un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e nella capacità di cogliere in modo efficace l’oggetto fotografato - ha ritenuto che, anche per il particolare oggetto rappresentato negli scatti, non fosse possibile ravvisare quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per identificare gli scatti quali opere fotografiche.

E’ interessante leggere come nel caso in esame il Tribunale abbia specificato che il discrimine non potesse comunque essere ravvisato nell’oggetto riprodotto negli scatti (i piatti) né nel fine degli stessi (documentale e didattico, ritraendo gli scatti il risultato finale di alcune ricette), ma che gli scatti stessi non evidenziassero quella necessità creativa e quell’originalità non comune che consentono di accedere alla tutela più elevata, tenendo conto dell’inquadratura, della mancanza di una peculiare selezione delle luci e delle loro fonti e della mancata percezione visiva di particolari combinazioni e dosaggi di toni chiari e scuri.

In sintesi, il discrimine tra opere fotografiche e fotografie semplici sicuramente non risiede nella buona tecnica fotografica, che deve essere presente in entrambe le tipologie di scatti, né tantomeno nell’oggetto rappresentato, ma risiede in scelte stilistiche e tecniche che consentano di ravvisare nello scatto creatività, originalità ed emozioni che esprimano in modo assolutamente caratteristico e individualizzante la personalità dell’autore.

 


 

Avv. Letizia Nuvoli
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati