• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

9 dicembre 2015

Food Design e illuminazione: prove tecniche di protezione legale

Anche se mancano ancora pronunce che si siano occupate specificamente di Food Lighting, ciò non significa affatto che non siano possibili forme di protezione giuridica di questa forma di espressione, in cui gli aspetti tecnici e quelli artistici sono strettamente collegati.

Anzitutto, quando i mezzi per realizzare l'illuminazione siano peculiari e idonei a risolvere in modo non banale un problema tecnico, o almeno a fornire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a sistemi di illuminazione già esistenti, si può certamente ricorrere alla protezione brevettuale, per invenzione nel primo caso (soluzioni innovative non alla portata dell'esperto del ramo), con durata di 20 anni; per modello nel secondo (forme particolarmente efficaci), con durata di 10 anni.

In particolare la seconda ipotesi sembra in effetti percorribile, a fronte di apparati di illuminazione “pensati” specificamente per mettere in rilievo le particolarità dei prodotti gastronomici, senza alterarne le caratteristiche organolettiche e la piacevolezza visiva, ed anzi cercando di esaltare quest’ultima.

Sin qui, dunque, non vi è nulla di diverso rispetto ad ogni altra forma di innovazione: identiche regole di protezione, semplicemente applicate ai peculiari problemi che l’illuminazione di prodotti alimentari può presentare: al massimo, si dovrà prestare una particolare attenzione all’enforcement, che ovviamente è possibile solo contro chi produca apparati analoghi, oppure contro l’utilizzatore che li impieghi nella sua attività professionale (ad esempio, i ristoratori), non ovviamente contro i privati che se ne servano in ambito domestico, magari adattando apparati di illuminazione preesistenti (ma se l’adattamento è effettuato da un professionista, sarà quest’ultimo a risponderne).

Qualche particolarità in più presentano invece altre forme di protezione e in particolare quella di diritto d'autore, che è certamente ipotizzabile, almeno in astratto, quando una particolare forma di illuminazione assuma una valenza creativa. A tal fine non è neppure richiesto un particolare gradiente di valore artistico: infatti, solo per le opere dell'industrial design la tutela di diritto d’autore è subordinata (discutibilmente) al requisito del valore artistico, mentre ogni altra opera (e l'art. 2 della legge ne contiene un elenco non esaustivo, ma solo esemplificativo) è tutelabile in presenza della sola creatività.

Si è così ritenuto, sin da una decisione milanese del 1967, che siano tutelabili ad esempio le composizioni floreali dell’Ikebana: niente quindi impedisce, almeno in teoria, di immaginare che tra le "installazioni" che dall'epoca delle Avanguardie fanno parte a pieno titolo delle creazioni dell'arte figurativa vi siano anche installazioni "gastronomiche", in cui le luci possono giocare un ruolo fondamentale, sia pure sempre in unione con altri elementi.

La tutela di diritto d'autore comprende anche il diritto di riproduzione (compresa la fotografia: proprio l’esclusiva sulle fotografie o sui filmati delle installazioni è anzi la tipica forma di sfruttamento economico delle medesime da parte del titolare dei diritti) e quindi offre agli autori la possibilità di vietare ogni replica dell'opera, anche in una forma "diversificata" che ne costituisca un'elaborazione, anche creativa.

Non è invece vietato di prendere semplicemente spunto da una creazione per realizzarne un'altra autonoma, ed ovviamente il confine è sottile: si ha elaborazione, e non creazione autonoma seppure "ispirata" a quella anteriore quando di questa vengano ripresi gli elementi espressivi (non, si badi, l'idea, che non è monopolizzabile col diritto d'autore), come avviene ad esempio, per un’opera letteraria, quando vengono ripresi almeno in parte la trama e i personaggi, ad esempio per realizzare un sequel o un prequel del racconto, mentre è sempre consentito trarre ispirazione da essa, ovvero riprenderne elementi generici o di carattere non espressivo, come lo stile e la situazione di base.

Certamente il discrimine tra i due casi è ancora più difficile quando si discuta di un’installazione, ma è chiaro che non possono essere ripresi proprio gli elementi rappresentativi di essa, come la disposizione delle luci diretta a creare un particolare effetto.

Un problema ancora più delicato è quello di stabilire chi sia il titolare di questi ipotetici diritti d’autore. L’art. 10 della legge sul diritto d’autore stabilisce infatti che “Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo”.

Alla comunione partecipano peraltro solo i soggetti che abbiano apportato un reale contributo creativo, non quelli che abbiano semplicemente messo a disposizione i mezzi tecnici con cui l’opera è stata realizzata, ovvero coloro che l’abbiano materialmente messa in opera seguendo indicazioni altrui; inoltre, quando l’opera consti di più contributi creativi scindibili, aventi carattere di creazioni autonome, non si applica la disciplina della comunione, ma sussiste l’ipotesi dell’opera collettiva, di cui è considerato autore (e titolare dell’esclusiva) chi abbia organizzato questi diversi contributi, fermo restando che egli deve prima essersi procurato il consenso degli autori delle singole parti all’inclusione nell’opera.

Anche sotto questo profilo, risulta quindi decisiva un’adeguata disciplina contrattuale preventiva di queste creazioni, per evitare conflitti tra i vari soggetti che vi abbiano contribuito, che potrebbero minare l’efficace protezione contro gli sfruttamenti di esse da parte di terzi non autorizzati: il che rende opportuno, ancora una volta, il coinvolgimento di un legale con specifiche competenze nel diritto della proprietà intellettuale.

 


 © 2015 - Prof. Avv. Cesare Galli
Per gentile concessione dell’Autore e della redazione di AIPPI-Newsletter, 3/2015