• Marchi di forma e marchi tridimensionali

14 febbraio 2016

Il Tribunale di Torino considera la forma della bottiglia di champagne Ruinart priva di carattere distintivo

Il Tribunale di Torino ha emesso una interessante decisione sulla possibilità di proteggere la forma della bottiglia del celebre champagne Ruinart (provvedimento cautelare del 24 ottobre 2014, confermato in sede di reclamo il 17 aprile 2015).

L’azione è stata proposta dalla società francese MHCS, produttrice del Ruinart, contro un produttore del sud Italia, Farnese Vini S.r.l. In particolare, MHCS ha sostenuto che due bottiglie di spumante della Farnese, la Cuvée Cococciola e la Gran Cuvée Rosè:

 

 

richiamassero tutti gli elementi distintivi della bottiglia di Ruinart (quali capsula, collarino, etichetta e, in particolare, la forma), e quindi che (i) violassero 3 marchi comunitari (3D e figurativi) di MHCS:

 

    

 

e che (ii) tale condotta costituisse un atto di concorrenza sleale (un look alike confusorio).

La Corte ha anzitutto esaminato i singoli elementi tutelati dai marchi MHCS (limitati a: etichette, capsule, collarino, lo stemma sull’etichetta principale e sul collarino, il colore e il nome Ruinart). In relazione alla capsula e al collarino, la Corte ha considerato che, anche in virtù della loro natura necessaria, le diverse caratteristiche adottate dalla Farnese (colori, parole, bordi, ecc.) fossero sufficienti a differenziare i due elementi. In relazione alle etichette, l’unica somiglianza è rappresentata dalla forma ellittica / ovale (anche se non perfettamente coincidente).

La Corte ha tuttavia considerato le etichette strettamente connesse alla forma della bottiglia (per necessità pratica di aderenza alla bottiglia e per ragioni estetiche), anch’essa ovale, e pertanto non proteggibili in quanto tali.

Per quanto invece riguarda la forma della bottiglia di Ruinart (non protetta dai marchi comunitari di MHCS), la Corte ha escluso la sua tutelabilità come marchio di fatto. Infatti, la Corte ha ritenuto tale forma comune e priva di carattere distintivo (che può essere riconosciuto soltanto quando la forma è originale e insolita). A tale proposito la Farnese aveva inoltre dedotto che la sua bottiglia è un modello diffuso sul mercato, denominato “Abram”, assai simile alla tipica bottiglia di champagne (la cd. champagnotta).

Infine, la Corte ha escluso la sussistenza di un look alike confusorio operato dalle bottiglie della Farnese a danno di quelle Ruinart. Richiamando un orientamento del Tribunale di Torino, la Corte ha precisato che l’imitazione servile richiede tre condizioni. Infatti, la forma del prodotto (o almeno la combinazione dei suoi singoli elementi) deve
(i) essere originale (cioè elaborata rispetto alle forme comuni);
(ii) non essere richiesta da necessità tecniche; e
(iii) mostrare un carattere distintivo (vale a dire la capacità di caratterizzare i prodotti come provenienti da quella particolare società).

Al contrario, a detta della Corte, gli elementi delle bottiglie Ruinart rivendicati da MHCS (compresa la forma) sono necessari o comuni, né la loro combinazione è caratteristica.

Piuttosto, gli elementi distintivi delle bottiglie Ruinart sono da ricondurre a:
(i) il nome Ruinart,
(ii) lo stemma,
(iii) i colori delle etichette; e
(iv) la combinazione cromatica tra etichetta e scritte: tutti elementi non riprodotti nelle bottiglie Farnese.

Inoltre, secondo la Corte, il consumatore medio dei vini Ruinart è attento, riducendo così ulteriormente il rischio di confusione.

La decisione in esame segue la corrente giurisprudenziale più diffusa in tema di concorrenza sleale, concentrata principalmente su una analisi legata al “rischio di confusione”.

Vale tuttavia la pena notare che negli ultimi anni un orientamento diverso ha considerato i fenomeni di look alike al di là di un profilo confusorio (v. Tribunale di Milano 20 marzo 2014 e Tribunale di Bari 20 ottobre 2011).

A questo proposito, l'uso di elementi molto simili a quelli dell’aspetto/packaging dell’altrui prodotto, anche in difetto di un effettivo rischio di confusione, può essere considerato come un tentativo di richiamare il prodotto più conosciuto e l’immagine/aura di successo del marchio concorrente, così approfittando della strategia commerciale altrui.

Tale analisi si basa su un concetto per certi versi simile al “nesso” richiesto dalla CGUE tra il marchio rinomato e il segno simile (cfr. Adidas, C-408/01).

In ogni caso, anche a seguire l’approccio dei Tribunali di Milano e Bari, con tutta probabilità nel caso di specie il risultato non sarebbe variato, poiché gli elementi di somiglianza tra i prodotti e la loro combinazione sono stati considerati comuni e non distintivi.

 


Francesco Banterle
Avvocato - IPlens - a critical observatory
Fonte: IpLens.org