• Brevetti per invenzione

14 marzo 2016

La guerra del broccolo accende il conflitto

Il Parlamento Europeo non ha digerito la decisione con la quale l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha statuito la brevettabilità di taluni ortaggi aventi speciali caratteristiche (nella specie, pomodori e broccoli), ottenuti con tecniche di riproduzione convenzionale.

Il Parlamento ha infatti approvato a larga maggioranza (413 voti favorevoli e 86 voti contrari) una risoluzione con la quale ha invitato la Commissione europea ad intervenire urgentemente per chiarire l’effettiva portata della legislazione europea in materia di invenzioni biotecnologiche e contrastare l’azione dell’EPO in favore della brevettazione di prodotti ottenuti con metodi essenzialmente naturali.

Il precedente

Ne avevamo già parlato in questo blog qualche mese fa (vedi qui): con la decisione del 25 Marzo 2015 nei procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 (broccoli), l’Enlarged Board of Appeal dell’EPO ha adottato un’ interpretazione restrittiva dell’art. 53 b) della Convenzione, secondo il quale è vietato brevettare procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante, come ad esempio l’incrocio.

Secondo l’EPO il divieto di brevettazione di cui all’art. 53 b) riguarderebbe solamente i procedimenti biologici per la produzione di piante e non può essere esteso ai prodotti ottenuti attraverso tali procedimenti; ciò anche nell’ipotesi in cui i prodotti siano ottenibili esclusivamente con quei metodi convenzionali per i quali è esclusa la brevettabilità. L’effetto ultimo di tale interpretazione, è che oggi è possibile ottenere un brevetto anche su piante ottenute con metodi essenzialmente biologici e dunque naturali.

Nel commentare la decisione dell’EPO, abbiamo a suo tempo evidenziato l’intrinseca contraddittorietà ed illogicità della stessa: affermare la brevettabilità di piante ottenute con metodi essenzialmente naturali equivale ad aggirare l’espresso divieto di brevettazione stabilito dall’art. 53 b) della Convenzione.

La posizione del Parlamento Europeo

Con la risoluzione approvata lo scorso 17 dicembre 2015 (qui il testo),  il Parlamento Europeo ha mostrato di pensarla in modo non difforme (cfr. considerando, lett. C): “i brevetti relativi a prodotti derivanti da metodi di selezione convenzionali o al materiale genetico necessario per la selezione convenzionale possono compromettere l’esclusione prevista dall’articolo 53 lettera b) della convenzione sul brevetto europeo e all’articolo 4 della direttiva 98/44/CE”).

Il Parlamento ha quindi espresso “….preoccupazione per il fatto che la recente decisione della commissione allargata di ricorso dell’UEB nei procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 (broccoli) potrebbe comportare un aumento del numero di brevetti rilasciati dall’UEB per caratteristiche naturali che sono introdotte in nuove varietà mediante procedimenti essenzialmente biologici quali l’incrocio e la selezione”.

Infatti secondo il Parlamento la selezione vegetale è un processo innovativo che è stato praticato dagli agricoltori e dalle comunità agricole sin dalla nascita dell’agricoltura; inoltre la varietà ed metodi di riproduzione non brevettati sono importanti per la diversità genetica.

Secondo l’alta istituzione europea, quindi, “…non era intenzione del legislatore consentire la brevettabilità dei prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici, rientranti nel campo di applicazione della direttiva”.

Di qui l’invito rivolto alla Commissione ad intervenire con urgenza per chiarire la reale portata della Direttiva 98/44/CE in materia di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda il divieto di brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici.

Mentre le divergenze tra le istituzioni europee in materia di invenzioni biotecnologiche si inaspriscono, non ci resta che attende i prossimi sviluppi.

 


Avv. Marta A. M. Fusco - Eunomia

Fonte: Lexology