• Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

29 marzo 2016

Riproduzione di un’installazione artistica in uno spot: il Tribunale di Milano si pronuncia

Con la sentenza del 9 febbraio 2016 il Tribunale di Milano ha riconosciuto il plagio di un’installazione d’arte mediante l’utilizzo di tale opera all’interno di un filmato pubblicitario di una nota casa farmaceutica.

La decisione ribadisce pertanto che la riproduzione e l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore all’interno di comunicazioni commerciali non è consentito senza il previo consenso dell’autore.

L’installazione oggetto di plagio era stata realizzata dai suoi autori in occasione di un’iniziativa a scopo benefico ed era composta da più lampade tridimensionali, retroilluminate, a forma di puzzle, incastrate le une alle altre fino a formare una grande parete di colore bianco con l’inserto di una tessera rossa che si illuminava, creando diversi effetti luminosi.  

Gli autori hanno lamentato che all’interno di uno spot televisivo di una nota casa farmaceutica era stata ripresa un’installazione del tutto simile alla loro, in quanto la stessa si componeva delle medesime lampade a forma di puzzle, bianche e distribuite in modo da creare l’immagine di uno stomaco. Durante lo spot, al tocco di una piuma, una prima lampada diventava rossa e così le altre vicine, fino a formare una figura romboidale. Attraverso l’inserimento di un tassello di colore lilla, rappresentante simbolicamente il medicinale pubblicizzato, le lampade rosse ritornavano al loro colore originale.

La casa farmaceutica e l’agenzia che aveva ideato e realizzato lo spot si costituivano in giudizio negando la tutela autoriale dell’installazione azionata in quanto priva del carattere di novità e di creatività. A parere degli attori, invece, gli specifici elementi creativi della loro opera erano rinvenibili nella particolare tridimensionalità dell’installazione, nella proporzionalità tra i colori, nella particolare luminosità ed infine nelle modalità di interazione con l’esterno (ossia la possibilità per il fruitore dell’opera di spingere la tessera di colore diverso, in rilievo, fino a farle raggiungere il livello delle altre).

Il Tribunale, nel riconoscere all’installazione la protezione del diritto d’autore, ha osservato che la novità dell’installazione non risiedeva nella forma delle lampade utilizzate ma nel modo in cui le stesse erano state combinate tra loro, combinazione particolare di cui non vi era traccia in passato. Quanto al requisito della creatività il Tribunale ha rilevato che lo stesso fosse ravvisabile nel modo in cui strumenti utilizzati per altri scopi della vita quotidiana – cioè le lampade, che a loro volta riprendono la forma del puzzle – siano state assemblate tra loro in modo da creare un grande puzzle, con l’utilizzo di due colori semplici, primari, quali il bianco (che caratterizza la quasi totalità dell’opera) e il rosso (che garantisce uno stacco evidente rispetto alla restante composizione).

Il Tribunale inoltre ha accertato che l’installazione era stata presentata ed esposta in svariate manifestazioni nazionali e internazionali, acquisendo un certo grado di notorietà.

Quanto al plagio, il Tribunale ha ricordato che, perché possa ritenersi commesso, non si deve necessariamente avere un’integrale rappresentazione/riproduzione di un’opera, in quanto si è in presenza di plagio nel caso in cui le opere presentino, nei loro elementi essenziali, sostanziali somiglianze e che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui e per l’effetto le opere producano il medesimo impatto visivo/comunicativo nello spettatore di entrambe le installazioni, impatto dovuto alla presenza degli stessi elementi caratterizzanti.

Nel caso di specie il giudicante ha ravvisato in un particolare momento del filmato, ossia in quello iniziale in cui tutti i tasselli sono di colore bianco, la presenza di tutti gli elementi caratterizzanti l’opera degli attori, determinandone un’indebita ripresa e che pertanto in esso, seppure per pochi secondi, siano riconducibili i tratti essenziali che caratterizzano la prima opera.

Infine, nel calcolare il risarcimento del danno in via equitativa il Tribunale ha applicato il criterio del prezzo del consenso che è stato qui, seppur indirettamente, influenzato dai possibili riflessi positivi sulle vendite del farmaco pubblicizzato in relazione al quale ben si sarebbero potute trovare soluzioni comunicative alternative ma con simile efficacia.

 


 

Avv. Letizia Nuvoli
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati