30 giugno 2016
Ancora sui requisiti per la tutela del format: gli Oscar del Calcio
Con la sentenza n. 7641/2016 pubblicata il 17 giugno scorso la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano è tornata ad occuparsi della tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore al format, ovvero lo schema che individua i principali tratti caratteristici di un programma o di una trasmissione televisiva come modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni.
Come noto, la legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.) non contempla espressamente il format nell’elenco delle opere tutelate ma la sua protezione tra le creazioni non tipizzate, in presenza di un livello minimo di creatività di compiutezza espressiva rispetto alle idee racchiuse nello schema, è sostanzialmente pacifica.
La vertenza in esame traeva origine dalle contestazioni sollevate da un’agenzia media titolare di un format di un programma - denominato “Oscar del Calcio” - imperniato sulla premiazione dei migliori calciatori per tutti i vari ruoli di gioco, dei migliori allenatori, arbitri, calciatori stranieri, squadre, ecc., sulla base dei voti raccolti da parte dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), trasmesso per anni sulle reti televisive con la collaborazione e il patrocinio dell’Associazione stessa. Il format era depositato anche presso la SIAE, anche se con una descrizione più essenziale e in parte differente.
Venuto meno il rapporto di collaborazione con AIC, quest’ultima aveva organizzato insieme ad altra agenzia di comunicazione la manifestazione denominata “Gran Galà del Calcio AIC”, anch’essa trasmessa per televisione.
Secondo l’agenzia attrice il format del proprio programma possedeva i requisiti per la tutelabilità ai sensi della normativa in tema di diritto d’autore e, secondo una valutazione sintetica e analitica del confronto di tale format con la trasmissione “Gran Galà del Calcio”, era possibile individuare la pressoché integrale ripresa della struttura narrativa di base degli “Oscar del Calcio”, integrando così un’ipotesi di plagio / contraffazione, oltre che un profilo di concorrenza sleale parassitaria e per approvazione di pregi e valori positivi del concorrente.
L’Associazione Italiana Calciatori e l’agenzia di comunicazione coinvolta nella realizzazione del “Gran Galà del Calcio AIC” si erano costituite contestando le domande attoree e sostenendo in ogni caso la presenza di rilevanti differenti tra le due manifestazioni.
All’esito del procedimento il Tribunale, ribadita la tutela del diritto d’autore sul format laddove (pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell’ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo) “l’idea base di programma presenti, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma”, in recepimento della nozione del format risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994 già accolta in giurisprudenza (Cass. 3817/10), negava tuttavia che nel caso in esame sussistessero i presupposti per la tutela invocata.
Secondo la Corte, infatti, la descrizione del format degli “Oscar del Calcio” proposta dall’attrice descriveva modalità di svolgimento di una premiazione che non apparivano connotate da particolare originalità, risultando sostanzialmente mutuate dalla famosa (e richiamata sin nel titolo) manifestazione statunitense riguardante la premiazione dei migliori film, dei migliori attori ecc., e che risultavano già adottate in altre precedenti manifestazioni analoghe (come ad esempio, in Francia, gli “Oscars du football”); e anche qualora potesse individuarsi un ambito di tutela riconoscibile in favore del format, così come descritto dall’attrice, tuttavia la sua tutela non avrebbe potuto che ritenersi ristretta alle specifiche modalità che ne costituiscono l’effettivo nucleo rappresentativo delle idee di base, in se stesse comunque non tutelabili.
In tale prospettiva, il Tribunale riteneva pertanto non sussistente il plagio e la contraffazione, rilevando come, fermo restando la non tutelabilità delle idee che ispirano tali tipologie di manifestazioni a premi, le modalità di organizzazione della manifestazione “Gran Galà del Calcio” non potessero nel caso concreto ritenersi confusorie e interferenti con la precedente manifestazione, “posto che la contestata ripresa del format potrebbe individuarsi al più nella sola riproduzione di elementi già noti e dunque in sè non particolarmente significativi quanto al profilo di confusorietà dedotto, trattandosi in buona sostanza di semplici idee diversamente rappresentante”.
Si tratta tuttavia di una sentenza di primo grado e il giudizio potrebbe essere rivisto all’esito di un eventuale giudizio di appello.