• Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

13 luglio 2016

Diritto d’autore e video pubblicitari: sentenza del Tribunale di Milano sul caso BMW

Nel caso di un video pubblicitario di una certa durata realizzato su commissione, la cessione dei diritti di sfruttamento e di modifica del filmato non consente comunque al committente di eliminare il nome inserito dall’autore in coda al filmato senza il suo consenso.

La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale del Tribunale di Milano si è pronunciata recentemente su una disputa riguardante i diritti di utilizzazione di alcuni filmati pubblicitari fatti realizzare dalla BMW Italia S.p.A. (la BMW).

La società realizzatrice dei filmati, la S. Diego Communication (la SDC), e l’autore Lamberto Bottaro contestavano alla BMW di aver modificato i filmati e di averli diffusi su internet senza la loro autorizzazione e di aver eliminato, in alcuni casi, i titoli che indicavano l’autore del filmato stesso. Entrambi gli attori chiedevano di essere risarciti in base alle norme sul diritto d’autore per il danno subito.

La sentenza

Nella sentenza n. 7020 del 7 giugno 2016 il Tribunale ha stabilito innanzitutto che la BMW aveva commissionato alla SDC la realizzazione dei filmati, e che gli accordi al riguardo andassero ricondotti al tipo contrattuale dell’appalto, secondo il quale l’appaltante acquista i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sull’opera commissionata all’appaltatore.

La SDC e il sig. Bottaro sostenevano di non aver mai trasferito alla BMW tutti i diritti di utilizzazione economica, e specificamente quello di pubblicazione su internet.

A tal riguardo il tribunale ha osservato che, mancando una norma specifica generale sulle opere dell’ingegno create su commissione, il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto.

Dal momento che gli accordi fra le parti erano conclusi oralmente, i giudici hanno preso in esame le fatture relative ai filmati, dalle quali risultava chiaramente il riferimento alla cessione dei diritti internet e alla divulgazione dei video via internet, oppure alla cessione di tutti i diritti senza alcuna limitazione. Risultava inoltre l’avvenuta consegna, da parte del realizzatore, di alcuni filmati ai giornalisti per la loro diffusione via internet senza limiti d’uso.

Pertanto il tribunale ha riconosciuto che la BMW aveva acquisito pieni diritti di sfruttamento economico delle opere, anche su internet.

Per quanto riguarda la modifica dei filmati, i giudici hanno stabilito che la BMW li aveva legittimamente modificati, in quanto la legge sul diritto d’autore consente al titolare dei diritti d’uso sull’opera pubblicitaria la rielaborazione dell’opera al fine di renderla fruibile agli utenti secondo le modalità adatte a ciascun mezzo di comunicazione, a condizione che le modifiche non pregiudichino l’onore e la reputazione dell’autore.

Infine, per quanto riguarda il diritto alla paternità dell’opera, la sentenza sottolinea che la cessione dello sfruttamento economico non fa perdere all’autore il diritto di rivelarsi tale. La BMW aveva sostenuto che l’eliminazione dei titoli che riconoscevano il Bottaro come autore è consentita, nel caso di opere pubblicitarie, da un uso negoziale di mancata menzione dell’autore in considerazione dei tempi ridottissimi delle opere e della loro funzione appunto pubblicitaria. La BMW aveva citato al riguardo una sentenza della Cassazione che però, secondo il tribunale, riguardava spot pubblicitari di 20 secondi, mentre i filmati oggetto della disputa avevano una durata di 7-10 minuti.

Inoltre, i video commissionati erano stati consegnati dall’autore con la menzione del nome, e la BMW ne aveva diffusi alcuni mantenendo tale menzione, circostanza che secondo il tribunale aveva smentito l’esistenza di un uso negoziale diverso.

Il tribunale ha quindi accertato la sola violazione da parte della BMW Italia del diritto morale d’autore in capo al sig. Bottaro, rigettando le ulteriori richieste degli attori condannando la BMW a risarcire il sig. Bottaro con 75.000 euro.

 


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