Il 12 ottobre 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato gli impegni presentati dal NUOVOIMAIE in relazione all’istruttoria avviata dalla stessa AGCM in data 13 aprile 2016. Secondo l’AGCM, NUOVOIMAIE, società operante nel settore della gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore in favore degli artisti, interpreti ed esecutori (AIE), avrebbe posto in essere una serie di condotte abusive in violazione dell’articolo 102 del TFUE.

Al fine di comprendere gli impegni presentati, è necessario un breve inquadramento del settore oggetto del caso in commento. Innanzitutto, i diritti connessi al diritto d’autore consistono sostanzialmente in due tipologie di remunerazioni: l’equo compenso (che spetta agli AIE e devono essere versate dai soggetti c.d. utilizzatori, ossia coloro i quali sfruttano economicamente una determinata produzione artistica e che non agiscono come consumatori finali) e la copia privata (che spetta agli AIE dai produttori di registrazione o supporti di registrazione vergini, audio e video). L’amministrazione e intermediazione di tali diritti viene solitamente effettuata in forma collettiva da organismi rappresentativi dei beneficiari (c.d. collecting societies). Tali società possono operare a favore degli artisti direttamente ovvero indirettamente a favore di altre società di gestione. Quest’ultima è la modalità impiegata principalmente per raccogliere le somme derivanti dai diritti connessi maturati da artisti nazionali all’estero.

La liberalizzazione del settore è intervenuta nel 2012. Fino ad allora, la gestione collettiva dei diritti connessi è stata svolta in Italia in regime di monopolio dall’IMAIE. La stessa IMAIE è stata posta in liquidazione nel 2009 ma le sue funzioni sono poi state trasferire al NUOVOIMAIE. Pertanto, la determinazione e la ripartizione dei compensi degli AIE spetta a IMAIE in liquidazione per le somme raccolte dal IMAIE fino al 2009, e dopo tale data a NUOVOIMAIE fino alla liberalizzazione del settore.

Tornando al caso di specie, l’AGCM ha riconosciuto in capo al NUOVOIMAIE, anche alla luce delle elevate quote di mercato ritenute, una posizione dominante nel settore in questione. Tale posizione è soprattutto dovuta al fatto che NUOVOIMAIE è il successore del monopolista legale e mantiene pertanto una reputazione e una forza di mercato maggiore rispetto agli altri intermediari. Questi, infatti, essendo entrati nel mercato da poco, sono di dimensioni ancora molto ridotte e non possono contare su una fitta rete di legami contrattuali con gli utilizzatori e le collecting societies estere per la riscossione dei compensi dovuti agli artisti ad esse affiliati.

Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, l’AGCM aveva ipotizzato che NUOVOIMAIE avrebbe in thesi posto in essere una serie di condotte anticoncorrenziali al fine di ostacolare l’ingresso di nuovi operatori nel mercato sopra evidenziato.

In particolare, dal momento della liberalizzazione, NUOVOIMAIE avrebbe attuato una strategia di discriminazione volta a mantenere o riconquistare gli AIE dei soggetti nuovi entranti, facendo leva, tra le altre cose, sulla possibilità di distribuire prioritariamente ai propri associati compensi e fondi del vecchio IMAIE in liquidazione. Inoltre, NUOVOIMAIE si sarebbe rifiutata di concedere l’accesso alla banca dati di IMAIE ai propri concorrenti, ostacolandone l’operatività nella fase di ingresso sul mercato. Infine, NUOVOIMAIE avrebbe sottoscritto, prima dell’effettiva attuazione della liberalizzazione del settore, accordi reciproci con collecting societies estere a carattere pluriennale per la raccolta di compensi a favore dell’intero settore, asseritamente privando i concorrenti della possibilità di concludere contratti analoghi al momento del loro ingresso sui mercati rilevanti.

Per rispondere alle preoccupazioni dell’AGCM appena elencate, NUOVOIMAIE ha presentato una serie di impegni. Questi includono, tra gli altri, l’assunzione dell’obbligo a:

  • non pubblicizzare in alcun modo l’attività che è tenuta a svolgere in base al contratto sottoscritto con IMAIE in liquidazione né a utilizzare in alcun modo le informazioni di cui potrà venire a conoscenza in virtù di tale contratto per finalità estranee al contratto stesso;
  • concedere in licenza la banca dati costituita da IMAIE a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
  • comunicare alle collecting societies estere con cui sia in corso un contratto di durata pluriennale, sottoscritto nel periodo indicato sopra, che in deroga alle disposizioni previste dal contratto, queste hanno il diritto di recedere in qualunque momento e informarle che ci sono altri intermediari che operano in Italia;
  • sottoscrivere in futuro, con collecting societies estere, unicamente contratti di durata annuale.

Il market test si concluderà il 23 novembre e NUOVOIMAIE avrà tempo fino al 23 dicembre per eventuale modificare gli impegni alla luce delle osservazioni eventualmente presentate dalle imprese interessate.